Italian tax court process extinguished by statutory time limit under Art. 6 DL 119/2018 without party request.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the tax proceeding extinguished after the statutory deadline expired without a party requesting a hearing. The Revenue Agency and the taxpayer failed to submit the necessary request for treatment by December 31, 2020, triggering automatic termination under Article 6 of Legislative Decree 119/2018. Consequently, the court ruled that the process ended by operation of law, leaving procedural costs to the party who had advanced them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119; Art. 391, comma 3, cod. proc. civ.: The tax proceeding extinguishes automatically upon the expiration of the deadline for requesting treatment if no party petitions for a hearing, with costs remaining on the anticipator.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
O sul ricorso iscritto al n. 24624/2017 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro Bulgarelli Michele Filippo, rappresentato e difeso dagli Avv. Marco Ettorre e Emanuele Li Puma, con domicilio eletto in Roma, Piazza dei Caprettari, n. 70, presso lo studio Gitti and Partners; avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 1281/16/2017, pronunciata con riferimento all'atto n. T9B03EV05355/2013.
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma 2