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Decreto — n. 21386/2022 — snciv Generato dall'IA

Tax appeal dismissed as extinguished by tax payer's request for simplified settlement under Art. 6 D.L. 119/2018.

Numero d'incarto Decreto — n. 21386/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the tax appeal extinguished because the taxpayer submitted a request for simplified settlement and paid the due amount. The Revenue Agency confirmed the taxpayer's compliance, noting no other party requested the settlement's discussion within the statutory deadline. Consequently, the proceedings terminated automatically, and the costs of the extinguished process remain with the party who advanced them.

Regesto Legislator

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Art. 6, comma 13, D.L. n. 119/2018; When a taxpayer requests a simplified settlement and pays the due amount, the tax appeal is extinguished by operation of law if no other party requests the discussion of the settlement within the prescribed term.

Parole chiave

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tax appeal extinction simplified settlement procedure Art. 6 D.L. 119/2018 procedural termination costs allocation taxpayer compliance Corte di Cassazione chiusura della procedura di assistenza giudiziaria

Disposizioni normative citate

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Art. 6, commi 8, 9 e 10, D.L. n. 119 del 2018
Vista la richiesta di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con la quale l'Agenzia delle entrate dà atto che la parte contribuente ha presentato domanda di definizione agevolata della controversia, corredata della documentazione prescritta ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del di.
Art. 6, comma 13, D.L. n. 119 del 2018
Vista la richiesta di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con la quale l'Agenzia delle entrate dà atto che la parte contribuente ha presentato domanda di definizione agevolata della controversia, corredata della documentazione prescritta ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del di.
Art. 391, comma 3, cod. proc. civ.
119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod.
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Testo completo

RETO sul ricorso iscritto al n. 23249/2017 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro Italgiglio S.r.l., rappresentata e difesa dall'Avv. Claudio Preziosi, con domicilio eletto in Roma, via Terenzio, n. 10 presso lo studio del predetto professionista; avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 1302/14/2017, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. TKF031401409.

Vista la richiesta di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con la quale l'Agenzia delle entrate dà atto che la parte contribuente ha presentato domanda di definizione agevolata della controversia, corredata della documentazione prescritta ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del di. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, e ha provveduto al versamento di quanto dovuto ai fini della suddetta definizione; rilevato inoltre che, entro il 31 dicembre 2020, nessuno ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né è intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del di. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma 2hMz_02 DEPOSITAT