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Ordinanza — n. 21381/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal due to late withdrawal after parties settled via conciliation agreement.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21381/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the tax appeal extinguished because the Municipality of Gela withdrew its lawsuit on May 10, 2021, following a conciliation agreement. The Municipality argued the dispute was resolved, while ENI S.p.A. accepted the withdrawal through a signed act. The Court ruled that the procedural outcome was a dismissal based on the voluntary withdrawal, noting that the double contribution fee does not apply to late withdrawals.

Regesto Legislator

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Art. 390 c.p.c.; Art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002: A late withdrawal of an appeal extinguishes the proceedings without the application of the double contribution fee, as the sanction targets only inadmissible initial grievances.

Parole chiave

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withdrawal of appeal double contribution fee conciliation agreement tax dispute extinguishment of proceedings late withdrawal Cassazione ordinanza sfruttamento dei fondali marini

Disposizioni normative citate

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Art. 390 c.p.c.
Art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002
Preso atto dell'accettazione della rinuncia da parte della società controricorrente, non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite.Neppure deve disporsi il pagamento del doppio contributo, in quanto, in tema di impugnazioni, la "ratio" dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 13636 del 2015
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Testo completo

ente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3170/2016 R.G. proposto da Comune di Gela, in persona del Sindaco p.t., elett.te dom.to in Roma, alla via Trionfale n. 5637, presso lo studio dell'avv. Ferdinando D'Amario, da cui è rapp.to e difeso come da procura a margine del ricorso; -ricorrente - Contro ENI S.p.A., in persona del legale rapp.te p.t., elett.te domiciliato in Roma, al viale Giuseppe Mazzini n. 11, presso lo studio dell'avv. Livia Salvini, che lo rappresenta e difende, come da procura a margine del controricorso; -controricorrente - avverso la sentenza n. 2393/21/15 della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, sez. distaccata di Caltanissetta, depositata in data 8/6/2015, non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12 maggio 2022 dalla dott.ssa Milena d'Oriano; RITENUTO CHE:

1. con sentenza n. 2393/21/15, depositata in data 8 giugno 2015, non notificata, la Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, sez. distaccata di Caltanissetta, rigettava l'appello principale proposto dall'ente impositore, con assorbimento di quello incidentale proposto dalla contribuente, avverso la sentenza n. 241/3/12 della Commissione Tributaria Provinciale di Caltanissetta, con compensazione delle spese di lite;

2. il giudizio aveva ad oggetto l'impugnazione di un avviso di accertamento relativo ad ICI, per l'anno di imposta 2004, richiesta in riferimento al possesso di due piattaforme petrolifere site nel mare antistante il Comune di Gela; la CTP aveva annullato l'avviso, ritenendo le piattaforme marine non soggette ad imposta; la CTR aveva confermato tale decisione, escludendo che il fondo marino cui erano ancorate le piattaforme costituisse territorio comunale;

3. avverso la sentenza di appello il Comune proponeva ricorso per cassazione, consegnato per la notifica il 7 gennaio 2016, affidato a sette motivi; la contribuente si costituiva con controricorso. CONSIDERATO CHE:

1. in data 10 maggio 2021 il Comune di Gela depositava atto di rinuncia al ricorso, sul presupposto che la lite era stata definita tra le parti in via stragiudiziale a mezzo di verbale di conciliazione allegato; la rinuncia era accettata dalla società controricorrente mediante la sottoscrizione dell'atto da parte del procuratore costituito. OSSERVA CHE: I. La rinuncia è rituale, poiché formulata con atto univoco in tal senso, sottoscritto dal difensore, da qualificarsi munito dei relativi poteri, la stessa risulta anche regolarmente notificata; devono trovare pertanto applicazione gli artt. 390 e ss. c.p.c.

Preso atto dell'accettazione della rinuncia da parte della società controricorrente, non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite.Neppure deve disporsi il pagamento del doppio contributo, in quanto, in tema di impugnazioni, la "ratio" dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, va individuata nella finalità di scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose, sicché tale meccanismo sanzionatorio si applica per l'inammissibilità originaria del gravame (nella specie, ricorso per cassazione) ma non per quella sopravvenuta (Cass. n. 13636 del 2015).

P.Q.M.

La Corte, dichiara estinto il giudizio per intervenuta rinuncia al ricorso. Così deciso, in Roma, nell'adunanza camerale