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Ordinanza — n. 21309/2022 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses tax agency appeal as tax dispute extinguished by partial annulment and payment of first installment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21309/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court dismissed the tax agency's appeal against a regional tax commission decision regarding a lease contract. The taxpayer successfully argued for the case's extinction based on a partial annulment of the original assessment and the subsequent payment of the first installment. The court ruled that these facts satisfied the legal requirements for extinguishing the proceedings, thereby rendering the agency's continued litigation unnecessary.

Regesto Legislator

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Art. 2-quater, comma 1-sexies, d.l. n. 564/1994; Art. 46 proc. trib.: When a tax assessment is partially annulled in self-help and the taxpayer pays the first installment of the remaining claim, the proceedings are extinguished, and the opposing party cannot continue the suit.

Parole chiave

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tax dispute extinction partial annulment self-help first installment payment tax agency appeal procedural termination azione di contestazione mantenimento del contratto contratto di manutenzione

Disposizioni normative citate

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Art. 2-quater, comma 1-sexies, d.l. n. 564/1994
11540 e ancor prima Cass. 24083 del 2018) la mancata eccezione da parte dell’Agenzia circa l’assenza di notificazione ai sensi dell’art.372 cod.
Art. 46 proc. trib.
Le spese, in considerazione dell’estinzione del processo, restano a carico della parte che le ha anticipate (art. 46 proc.
Art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115 del 2002
trib.); 4.Essendo il giudizio promosso dall’Agenzia delle Entrate e dipendendo la definizione non dal ricorso introduttivo ma da motivi sopravvenuti, non sussistono i presupposti processuali per dichiarare l'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, del d.p.r.

Giurisprudenza citata

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Cass. 02/05/2019, n. 11540
Dandosi seguito alla giurisprudenza di questa Corte poi (Cass. 02/05/2019, n. 11540 e ancor prima Cass.
Cass. 24083 del 2018
11540 e ancor prima Cass. 24083 del 2018) la mancata eccezione da parte dell’Agenzia circa l’assenza di notificazione ai sensi dell’art.372 cod.
Cass. 07/06/2018, n. 14782
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6722/2016 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, e presso la stessa domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, –ricorrente – Contro DA LIO S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore Luigino Da Lio, rappresentato e difeso dagli Avv. LORIS TOSI del foro di Venezia e GIUSEPPE MARINI del foro di Roma, elettivamente domiciliati presso lo studio di quest’ultimo in Roma, via dei Monti Parioli 48 - Controricorrente e ricorrente incidentale – avverso la sentenza della Commissione t ributaria r egionale d el Veneto di Venezia - Mestre, sezione 5, n. 1313/05/15, depositata in data 2 settembre 2015. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18 maggio 2022 dal consigliere Alberto Crivelli Dato atto che il Sostituto Procuratore Generale ha chiesto l’accoglimento del ricorso principale ( anteriormente al deposito dell’atto di annullamento parziale in autotutela). RILEVATO CHE:

1. L’Agenzia delle Entrate, con avviso di accertamento T63030201051 del 2010 (sanzioni IRES-IVA 2005), aveva contestato l’elusività di un contratto d’affitto d’azienda stipulato tra la società controllante e la controllata. L’adìta CTP accoglieva il ricorso. La decisione, impugnata dall’Agenzia, veniva confermata dalla CTR con la sentenza oggetto del presente ricorso in cassazione, affidato dall’Agenzia ad un unico motivo. Avverso tale ricorso si costituiva con controricorso la società contribuente, spiegando peraltro contestuale ricorso incidentale condizionato fondato a sua volta su quattro motivi;

2. Con memoria 27.04.2022 la contribuente chiedeva di disporre la definizione del giudizio per estinzione, atteso che con provvedimento 6 marzo 2017 n.21984, l’Agenzia delle Entrate aveva provveduto all’annullamento parziale in autotutela dell’avviso di accertamento; dopodiché il contribuente, avvalendosi della rimessione in termine di cui all’art.2-quater del d.l. 30/09/1994, n.564, convertito in legge 30/11/1994, n.656, aveva provveduto a prestare acquiescenza alla residua pretesa e versato, in data 27 aprile 2017, la relativa prima rata. CONSIDERATO CHE: 1.Effettivamente la ricorrente ha allegato all’istanza del 27 aprile 2022 il provvedimento con cui l’Agenzia delle Entrate ha disposto l’annullamento parziale in autotutela del provvedimento oggetto del presente giudizio, rideterminando la sanzione in € 90.978,30; 2.Contestualmente è stata prodotta la documentazione inerente l’avvenuto versamento in data 27 aprile 2017 della prima rata (la reversale riporta i codici e l’annualità d’imposta corrispondenti);

3. Va rilevato in proposito che l’art.2-quater, comma 1-sexies, del d.l. n. 564/1994 stabilisce la rimessione in termini del contribuente per la definizione agevolata delle sanzioni previste per l’atto che sia stato oggetto di annullamento o revoca parziali, il tutto alla data di notifica dell’atto, purché egli rinunci al ricorso. Nella specie ben può ritenersi che, anche con riferimento alla pretesa residuata in esito all’annullamento parziale, l’istanza proposta dalla contribuente costituisca implicita rinuncia ai motivi del ricorso incidentale condizionato. Dandosi seguito alla giurisprudenza di questa Corte poi (Cass. 02/05/2019, n. 11540 e ancor prima Cass. 24083 del 2018) la mancata eccezione da parte dell’Agenzia circa l’assenza di notificazione ai sensi dell’art.372 cod. proc. civ. della citata documentazione, comporta che di quest’ultima si deve tener conto;

3. Da tutto quanto precede risulta integrata la fattispecie estintiva di cui al citato art. 2-quater, comma 1-sexies, d. l. n. 564/1994;

3. Le spese, in considerazione dell’estinzione del processo, restano a carico della parte che le ha anticipate (art. 46 proc. trib.); 4.Essendo il giudizio promosso dall’Agenzia delle Entrate e dipendendo la definizione non dal ricorso introduttivo ma da motivi sopravvenuti, non sussistono i presupposti processuali per dichiarare l'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, del d.p.r. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato (cfr. Cass.07/06/2018, n.14782) P