Cassation court allows tax appeal regarding group taxation errors, ruling formal filing mistakes do not justify tax re-assessment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court partially allowed the taxpayer's appeal against the Regional Tax Commission's rejection of their tax group consolidation claim. The taxpayer argued that the tax authority incorrectly rejected a reduction in income due to formal errors in filing dividend data, while the tax agency contended these errors required a full re-taxation. The court held that while the taxpayer made formal mistakes, the substantive reduction in income was validly processed, and such errors should be corrected in a subsequent declaration rather than triggering a new tax liability.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 122 TUIR; Art. 118 TUIR: Formal errors in tax group consolidation declarations do not justify a re-taxation if the substantive reduction in income was correctly applied, as taxpayers may correct omissions in a subsequent declaration.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 13027/2014 R.G. proposto da: MARIO PRETTO FINANZIARIA s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore Alberto Pretto, sedente in Arzignano rappresentata e difes a, per procura a margine del ricorso da ll’ Avv. LORIS TOSI, elettivamente domiciliata in ROMA, via dei Monti Parioli, 48 presso l’avv. Giuseppe Marini –ricorrente principale – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore , rappresentata e difes a dall’Avv ocatura Generale dello Stato presso la quale è domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12 –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione t ributaria r egionale del Veneto, sez. 6, n. 74/06/13, depositata in data 7 ottobre 2013.
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 18 maggio 2022 dal consigliere Dato atto che il Sostituto Procuratore Generale ha chiesto l’accoglimento del primo motivo di ricorso FATTI DI CAUSA Oggetto: tributi– IRPEG- IRAP 1.L’Agenzia delle Entrate notificava un avviso di irregolarità della dichiarazione consolidato nazionale per il periodo d’imposta 2007, rettificandolo da € 2.266.920,00 ad € 2.548.989,00. In effetti la contribuente si era avvalsa dell’opzione per la tassazione di gruppo di cui all’art.118 TUIR, ma l’ufficio aveva disconosciuto la rettifica in diminuzione del reddito complessivo globale per unammontare di € 230.235,00 e una variazione in aumento del reddito della consolidante per € 51.834,00.
Ciò in quanto con riguardo agli utili distribuiti dalla controllata Arzignanese a Mario Pretto srl, si è ritenuto che la controllante avrebbe dovuto indicare nel rigo GN35 della propria dichiarazione l’ammontare dei dividendi percepiti (o meglio il 5 % di quelli percepiti); e con riguardo all’altra voce veniva ritenuta la non decurtabilità da parte del gruppo delle perdite subite dalla controllata anteriormente al consolidamento.La contribuente ricorreva alla CTP, la quale però rigettava il ricorso e quindi la contribuente proponeva appello. 2.La CTR a sua volta rigettava l’appello, osservando che effettivamente risultava come la contribuente avesse errato nella compilazione della dichiarazione (mancata compilazione del rigo GN35; errata compilazione del rigo NF8 nella dichiarazione CNM 2008; errata compilazione del rigo NF1 nella stessa dichiarazione), mentre il calcolo delle rettifiche operate dall’Agenzia risulterebbe effettuato in conformità a lle indicazioni ministeriali, ed in particolare si rilevava la mancata tempestiva presentazione di una dichiarazione CNM integrativa; anche avverso la sentenza d’appello la contribuente propone ricorso in cassazione affidato a sei motivi, cui resiste l’Agenzia con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo del ricorso la contribuente denunzia violazione dell’art.122, 1° comma, lett.
a) del d. P.R. 22/12/1986, n.917. Infatti la CTR non avrebbe preso atto che la comunicazione dei dividendi percepiti è prevista solo da parte della società controllata aderente alla tassazione del consolidato nazionale. In particolare la contribuente fa notare come l’art.122 del TUIR stabilisca che la società o l’ente controllante apporta alla somma algebrica dei redditi complessivi dei partecipanti in diminuzione un importo pari alla quota imponibile dei dividendi distribuiti dalle controllate, anche se provenienti da utili tassabili in esercizi precedenti all’opzione.
Con ciò gli utili distribuiti in tal guisa erano esclusi dalla tassazione di gruppo. Inoltre la stessa sottolinea come non sia essa tenuta a compilare nel modo preteso dall’ufficio il rigo GN35, essendo riferito l’art.8 del d. m. 9 giugno 2004 alle società controllate. 2.Con il secondo motivo la contribuente deduce la violazione dell’art.36 del d. Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, non avendo preso atto che la Mario Pretto è controllante-consolidante, e non soggiace quindi agli obblighi previsti per le controllate in punto trasmissione dei dati relativi ai dividendi imponibili da escludere ai fini della determinazione del reddito.
3. Con il terzo motivo viene dedotta la violazione della medesima disposizione di cui al punto precedente e dell’art.112 cod. proc. civ., poiché il giudice d’appello non ha valutato e non si è pronunciato sull’argomentazione in base alla quale nessuna comunicazione all’agenzia dei dati relativi ai dividendi occorre effettuare da parte della controllante.
4. Col quarto motivo si rileva la violazione delle stesse disposizioni di cui al precedente motivo, non essendosi il giudice d’appello pronunciato sull’eccepito fatto che la comunicazione all’amministrazione finanziaria dei dati dei dividendi per i quali occorre effettuare una variazione in diminuzione dal reddito complessivo è stata comunque effettuata tramite la compilazione del rigo GN1 del modello Unico 2008.
5. Con il quinto motivo si rileva la violazione delle stesse norme di cui al motivo precedente, in relazione all’art.360, primo comma, num.4, cod. proc. civ., non essendosi il giudice d’appello pronunciatosul fatto che la rettifica di consolidamento dovuta alla variazione in diminuzione della quota dei dividendi da escludere dall’imposizione è stata considerata dall’amministrazione come validamente effettuata ai fini della rettifica delle perdite deducibili.
6. Con il sesto motivo si denuncia violazione dell’art.118 TUIR, laddove il giudice d’appello non ha preso atto che la ricorrente aveva diritto di utilizzare in compensazione del reddito dichiarato le perdite relative agli esercizi antecedenti 7.Nel proprio controricorso, la difesa dell’Agenzia ha sostenuto la rilevanza della mancata comunicazione del dato e comunque ha ripreso le tesi proposte nei precedenti gradi di giudizio.
5. il primo motivo è fondato e va accolto. Invero in virtù del disposto dell’art.122 TUIR nel testo vigente all’epoca, sussisteva la possibilità di dedurre dal reddito di gruppo l’intero utile distribuito dalla partecipata, realizzando così la neutralità della relativa distribuzione. E’ vero ed è pacifico che vi fu un errore nella compilazione, essendosi omesso di indicare al rigo GN 35 il 5 % (porzione che andava anch’essa esente a quel punto ed in applicazione della norma in esame), ma è anche vero che la variazione in diminuzione è stata inserita nel rigo NF8, e in ogni caso l’errore meramente formale non giustifica la ripresa a tassazione, potendo piuttosto il contribuente ad emendare errori od omissioni in danno del contribuente, presentare la dichiarazione relativa nel periodo d'imposta successivo (Cass.30/06/2016, n.13378), potendo in tal caso promuovere contenzioso contro la pretesa stessa.
6. I motivi da secondo a quinto risultano così assorbiti dall’accoglimento del precedente.
7. Il motivo sesto risulta invece infondato. Infatti l’art.118, 2° comma, TUIR, stabilisce espressamente che “Le perdite fiscali relative agli esercizi anteriori all’inizio della tassazione di gruppo di cui alla presente sezione possono essere utilizzate solo dalle società cui si riferiscono”. Poichénella specie le perdite della controllante utilizzate erano pacificamente collocabili in tale periodo anteriore, emerge chiaramente l’infondatezza del motivo, che invero pare sovrapporre il concetto di perdita fiscale con quello di eccedenza d’imposta. 8.In conclusione l’accoglimento del primo motivo determina la cassazione della sentenza sul punto e il rinvio alla commissione in diversa composizione, cui va altresì demandata la liquidazione delle spese di giudizio. P. Q. M. La Corte accoglie il ricorso relativamente al primo motivo, lo respinge con riguardo al sesto dichiarando assorbiti gli altri e cassa la sentenza rinviando alla commissione regionale del Veneto, in diversa composizione, che provvederà anche alla liquidazione