Italian tax court declares case extinguished due to successful simplified payment procedure by taxpayer.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the tax dispute between the Revenue Agency and The Walt Disney Company Italia s.r.l. extinguished. The taxpayer had utilized a simplified payment procedure under specific 2018 decrees to settle the IRES 2010 assessment controversy. Consequently, the court ruled that the litigation matter ceased upon the full payment and formalization of the settlement.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 10 d.l. n. 119/2018; Art. 6, comma 13 d.l. n. 119/2018: When a taxpayer successfully utilizes a simplified payment procedure to settle a tax dispute, the judicial proceedings must be declared extinguished with the cessation of the contested matter.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
ZA sul ricorso iscritto al n. 28302/2017R.G. proposto da: Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato. –ricorrente – contro The Walt Disney Company Italia s.r.l., in persona del l.r. p.t , rappresentata e difes a da ll’avv. Pietro Piccone Ferrarotti, presso cui elettivamente domicilia in Roma alla piazza dei Caprettari n.70. –controricorrente – Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del la Lombardia, n.3631/2017, pronunciata il 3 luglio 2017, depositata il 19 settembre 201 7 e notificata all’Agenzia delle entrate il 22 settembre 2017. tributi r.g. n.28302/2017 Cons. est.
Andreina Giudicepietro Udita la relazione svolta nella pubblica udienza dell’8 giugno 2022 ex art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, dal c onsigliere Andreina Giudicepietro. Dato atto che il sostituto p rocuratore g enerale Tommaso Basile ha chiestodichiararsi l’estinzione del giudizio. RILEVATO CHE :
1. L ’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso , con due motivi , contro The Walt Disney Company Italia s.r.l., che resiste con controricorso, avverso la sentenza n.3631/2017 della Commissione tributaria regionale della Lombardia (di seguito C.t.r.), pronunciata il 3 luglio 2017, depositata il 19 settembre 2017 e notificata all’Agenzia delle entrate il 22 settembre 2017, cheha rigettatol’appello dell’ufficio, in controversia avente ad oggetto l’impugnativa degli avvisi di accertamento per Ires 2010.
2. Con la sentenza impugnata la C.t.r. riteneva che l’erogazione dei dividendi da parte della società contribuente alla sua capogruppo inglese non fosse soggetta ad alcuna ritenuta, in applicazione dell’art.27 bisd.P.R. n.600/1973.
3. L a società contribuente ha depositato l’istanza di sospensione del processo, ex art. 6, comma 10, d.l. n. 119 del 2018 al fine di avvalersi della definizione agevolata prevista dalla citata disposizione, nonché la documentazione, attestante la presentazione della domanda di definizione agevolata e la quietanza di pagamento dell'importo dovutoper il perfez ionamento della definizione, ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del dl. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136.Successivamente, la società ha chiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio, depositando nota dell’Agenzia delle entrate, in cui si dà atto della corretta r.g. n.28302/2017 Cons. est. Andreina Giudicepietro definizione della controversia con il pagamento dell’intero importo dovuto.
4. I l ricorso è stato fissato per l ’udienza pubblica dell’8 giugno 2022. CONSIDERATO CHE: Parte contribuente ha depositato l’istanza di sospensione del processo, ex art. 6, comma 10, d.l. n. 119 del 2018 al fine di avvalersi della definizione agevolata prevista dalla citata disposizione, nonchéla domanda di definizione agevolata, la quietanza di pagamento e la nota dell’Agenzia delle entrate attestante il pagamento dell'intero importo dovutoper il perfezionamento della definizione, ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del dl. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136. La società ha chiesto, quindi, dichiararsi l’estinzione del giudizio. Pertanto, il giudizio deve dichiararsi estinto con cessazione della materia del contendere; le spese del processo estinto restano a carico delle parti che le hanno anticipate, ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018.
P.Q.M.
la Corte dichiara estinto il giudizio e cessata la materia del contendere. Spese a carico delle parti che le hanno anticipate.