Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 21179/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows tax agency appeal, ruling tax notices to dissolved partnership members are valid due to successorship principles.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21179/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The tax agency successfully appealed a regional commission decision that had dismissed its notices of assessment sent to partners of a dissolved partnership. The court held that tax authorities can validly notify one partner of assessments against an extinct entity because the partners succeed to the entity's debts. Consequently, the court rejected the partners' argument that the notices were invalid and remanded the case for a new trial.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 65 comma 4 DPR 600/1973; In tax matters concerning partnerships, tax notices issued against an extinct entity are validly notified to a partner upon the entity's dissolution, as this aligns with successorship principles transferring the entity's debts to the individual partners.

Parole chiave

Generato dall'IA
tax assessment notice dissolved partnership successorship liability tax transparency Cassation review partnership dissolution tax notification validity debito sociale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 65 comma 4 DPR 600/1973
Questo Collegio intende in proposito aderire al condivisibile orientamento secondo cui "l'atto impositivo emesso nei confronti di una società di persone è validamente notificato, dopo l'estinzione della stessa, ad uno dei soci, poiché, analogamente a quanto previsto dall'art. 65, comma 4, del d.P.R.
art. 110 cod. proc. civ
civ., e dell'art. 110 cod. proc. civ., per avere la Ctr erroneamente ritenuto la nullità dell'accertamento emesso nei confronti della società cancellata, e notificato agli ex soci, sostenendo che, a seguito dell'estinzione dell'ente collettivo non si realizza alcun fenomeno di tipo successorio.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. sez. V, 12.10.2018, n. 25487
Cass. sez. V, 30.7.2020, n. 16365
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Agenzia delle entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, ex lege, dall'Avvocatura Generale dello Stato, ed elettivamente domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; - ricorrente contro Fiore Ferdinando e Murano Filomena, rappresentati e difesi, giusta procura speciale stesa a margine del controricorso, dall'Avv.to Vincenzo Paolino, che ha indicato recapito PEC, ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv.to Donato Pietro Mare, alla via Circonvallazione Clodia n. 171 in Roma; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 96, pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale della Basilicata il 16.2.2016, e pubblicata 1'11.3.2016; ascoltata, in camera di consiglio, la relazione svolta dal Consigliere Paolo Di Marzio; la Corte osserva:

Fatti di causa 1. L'Agenzia delle entrate notificava a Fiore Ferdinando (socio accomandatario) e Murano Filomena (socio accomandante) gli avvisi di accertamento n. TC302T502587/2012, n. TC302T502588/2012, e n. TC302T502589/2012, attinenti ad Iva ed altro in relazione agli anni dal 2008 al 2010, in quanto ex soci della Orma agricoltura Sas, società estinta per cancellazione volontaria nell'anno 2011. A Murano Filomena erano anche notificati gli avvisi di accertamento n. TC301T500004, n. TC301T500005 e n. TC301T500006 (anni 2008, 2009 e 2010), ed a Fiore Ferdinando gli avvisi di accertamento n. TC301T500001, e n. TC301T500002 (anni 2008 e 2009), aventi ad oggetto l'Irpef, in conseguenza del reddito di partecipazione conseguito (sent.

Ctr, p. III). Gli avvisi di accertamento traevano fondamento da attività di verifica svolta nei confronti della società, conclusa con Pvc redatto dalla Guardia di finanza, in cui si rilevava innanzitutto l'omessa tenuta delle scritture contabili obbligatorie.

2. Società e soci proponevano separati ricorsi innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Potenza, introducendo diverse censure e lamentando, in primo luogo, che non poteva essere esercitata alcuna pretesa tributaria nei confronti della società estinta, e comunque i soci avrebbero potuto rispondere solo nei limiti di quanto effettivamente ricevuto in conseguenza della liquidazione della società. La Ctp riteneva la invalidità degli accertamenti emessi nei confronti della società estinta, e pure degli accertamenti notificati ai soci, perché "carenti di idonea motivazione non essendo state indicate le motivazioni delle riprese a tassazione e dell'iter logico motivazionale per l'accertamento societario" (sent. Ctr, p. IV).

3. Avverso le decisioni sfavorevoli conseguite dai giudici di primo grado, spiegava appello l'Amministrazione finanziaria, innanzi alla Commissione tributaria regionale di Potenza, lamentando in primo luogo che, a seguito della cancellazione i soci divengono i successori della società estinta. La Ctr riuniva i ricorsi proposti dall'Agenzia delle entrate e li rigettava.

4. Avverso la decisione adottata dalla Ctr della Basilicata ha proposto ricorso per cassazione l'Amministrazione finanziaria, affidandosi ad un motivo di ricorso. Resistono mediante controricorso i contribuenti, che hanno pure depositato memoria. Ragioni della decisione 1. Con il suo motivo di ricorso, introdotto ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., l'Amministrazione finanziaria contesta la violazione o falsa applicazione degli artt. 2312, 2313, 2318 e 2324 cod. civ., e dell'art. 110 cod. proc. civ., per avere la Ctr erroneamente ritenuto la nullità dell'accertamento emesso nei confronti della società cancellata, e notificato agli ex soci, sostenendo che, a seguito dell'estinzione dell'ente collettivo non si realizza alcun fenomeno di tipo successorio.

2. Mediante il suo motivo di ricorso l'Amministrazione finanziaria censura la decisione assunta dal giudice dell'appello, in relazione al profilo della violazione di legge, per avere la Ctr erroneamente ritenuto la nullità dell'avviso di accertamento redatto nei confronti della società, e notificato ai soci, quando la stessa risultava già estinta, mentre sia l'avviso di accertamento emesso nei confronti della società e notificato ai soci, sia gli avvisi di accertamento emessi nei confronti dei soci in relazione al reddito di partecipazione, sono "pienamente legittimi" (ric., p. 13).2.1.

I controricorrenti replicano per la piena correttezza della soluzione adottata dalla Ctr, sottolineando che gli avvisi di accertamento, redatti nei confronti della società, sono stati invalidamente notificati ai soci in epoca successiva all'estinzione dell'ente collettivo mentre, se del caso, avrebbero dovuto essere notificati ai soci in quanto tali. 2.2. La Ctr afferma che "con l'estinzione della società non si apre alcuna successione: non ci sono "eredi" naturali della società ma, solo, eventualmente, eventuali diritti verso i soci ... a seguito della cancellazione della società avvenuta nel 2011, la stessa era inesistente con la conseguente nullità dell'avviso di accertamento" (sent.

Ctr, p. V s.). Invero, la questione di chi sia il soggetto cui debba essere notificato l'avviso di accertamento conseguente ad una verifica compiuta nei confronti di una società di persone estinta, a seguito di cancellazione volontaria, è stata ripetutamente esaminata da questa Corte di legittimità, che nel passato ha adottato anche decisioni di diverso tenore. 2.3. Questo Collegio intende in proposito aderire al condivisibile orientamento secondo cui "l'atto impositivo emesso nei confronti di una società di persone è validamente notificato, dopo l'estinzione della stessa, ad uno dei soci, poiché, analogamente a quanto previsto dall'art. 65, comma 4, del d.P.R. n. 600 del 1973 per l'ipotesi di morte del debitore, ciò si correla al fenomeno successorio che si realizza rispetto alle situazioni debitorie gravanti sull'ente e realizza, peraltro, lo scopo della predetta disciplina di rendere edotto almeno uno dei successori della pretesa azionata nei confronti della società", Cass. sez.

V, 12.10.2018, n. 25487, occorrendo ancora osservare che, nel caso di specie, l'avviso di accertamento redatto nei confronti della società estinta è stato notificato ad entrambi i soci. Non appaiono conferenti, in proposito, quelle decisioni richiamate dai controricorrenti che operano riferimento alla legittimità della notifica dell'avviso di accertamento, redatto nei confronti della società estinta, effettuata nei confronti del(l'ex) liquidatore. 2.4. Tenuto conto che sono oggetto del presente giudizio sia l'avviso di accertamento redatto nei confronti della società, sia gli avvisi di accertamento redatti nei confronti dei soci in relazione al reddito di partecipazione, sembra opportuno ricordare anche il principio secondo cui "in tema di imposte sui redditi, l'avviso di accertamento per redditi imputati per trasparenza al socio, in seguito ad infruttuosa notifica di un precedente atto impositivo ad una società estinta in data antecedente, non è affetto da nullità derivata in conseguenza dell'invalidità della notifica alla società stessa, in quanto in tal caso si realizza un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale le obbligazioni facenti capo alla società si trasferiscono ai singoli soci che ne rispondono illimitatamente o nei limiti di quanto riscosso in seguito alla liquidazione a seconda che, pendente soci etate, fossero illimitatamente o limitatamente responsabili per i debiti sociali", Cass. sez.

V, 30.7.2020, n. 16365, segnalandosi pure che non devono essere allegati agli avvisi di accertamento notificati al contribuente gli atti di cui sia già a legale conoscenza, e nel caso di specie è incontestato che entrambi i soci avessero ricevuto regolare notificazione dell'avviso di accertamento redatto nei confronti della società.

3. Il ricorso proposto dall'Agenzia delle entrate deve perciò essere accolto in relazione all'unico motivo di impugnazione, con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Basilicata che, in diversa composizione, procederà a nuovo giudizio, nel rispetto dei principi innanzi esposti, e provvederà anche a disciplinare le spese del giudizio di legittimità tra le parti. La Corte,

P.Q.M.

accoglie il motivo di ricorso proposto dall'Agenzia delle entrate, cassa la decisione impugnata e rinvia innanzi alla Commissione tributaria Regionale della Basilicata che, in diversa composizione, procederà a nuovo giudizio, e provvederà anc