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Ordinanza — n. 21175/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specific legal grounds and failure to cite relevant statutes.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21175/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation dismissed Giuseppe Tosoni's appeal against a regional tax commission decision regarding income tax adjustments. The taxpayer argued for violations of tax and procedural laws, but the court found the grounds inadmissible because they lacked specific legal citations and failed to reproduce the documents supporting their claims. Consequently, the court ruled that the appeal was fundamentally defective and ordered the taxpayer to pay the litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.c.; Art. 366 c.p.c.: Appeals to the Court of Cassation must cite the specific legal provisions violated and reproduce the documents forming the basis of the claim; otherwise, the appeal is inadmissible for lack of decisiveness.

Parole chiave

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tax appeal inadmissibility lack of legal grounds failure to cite statutes procedural defect litigation costs award tax audit adjustments document reproduction requirement ricupero d'imposta

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360 primo comma nn.3 e 4 cod. proc. civ.
In tema di ricorso per cassazione, è inammissibile la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi d'impugna- zione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall'art. 360 primo comma cod.
Art. 366 comma 1 n. 3 cod. proc. civ.
Va reiterato che, a pena di inammissibilità, l'art. 366, comma 1, n.
Art. 62 bis del d. Igs. n. 546 del 1992
Infatti, l'art. 62 bis del d. Igs. n. 546 del 1992: riconosce alla parte che ha proposto ricorso per Cassazione la possibi- lità di chiedere alla Commissione Tributaria che ha pronunciato la sen- tenza impugnata tale provvedimento cautelare.
Art. 32 comma 1 n.6 bis d.P.R. n. 600 del 1973
Art. 51 comma 2 n. 6 bis d.P.R. n. 633 del 1972
art. 360 cod. proc. civ
In tema di ricorso per cassazione, è inammissibile la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi d'impugna- zione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall'art. 360 primo comma cod.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014
Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 24340 del 04/10/2018
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Testo completo

4 13 2.. ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12306/2015 R.G. proposto da TOSONI GIUSEPPE, rappresentato e difeso dall'Avv. Filippo Polisena, domiciliato presso la Cancelleria della Corte di Cassazione; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rap- presentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12; - controricorrente - avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale delle Mar- che n.3/3/2015 depositata 11 13 gennaio 2015, notificata il 17 febbraio 2015. Udita la relazione svolta nell'adunanza camerale del 21 aprile 2022 dal consigliere Pierpaolo Gori. Rilevato che:

1. La sentenza della Commissione Tributaria Regionale delle Marche rigettava l'appello proposto da Giuseppe Tosoni avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Ascoli Piceno n.159/3/2012 di rigetto del ricorso proposto dal contribuente avente ad oggetto l'av- viso di accertamento con cui era stato accertato maggior reddito con rideterminazione delle riprese per II.DD. e IVA 2008 e accessori.

2. In particolare, l'accertamento disposto nel confronti del contri- buente, ragioniere commercialista, era fondato sugli artt.39 primo comma lett.

d) del d.P.R. n.600 del 1973 e 51 del d.P.R. n.633 del 1972 ed emesso dopo la richiesta e l'esame di documentazione giusti- ficativa in merito a numerose movimentazioni bancarie contestate al contribuente. Il giudice d'appello, disattese le doglianze preliminari, come già il giudice di prime cure, confermava integralmente l'impianto e la misura delle riprese.

3. Avverso la decisione propone ricorso il contribuente per sei motivi, che illustra con memoria, cui replica l'Agenzia delle Entrate con con- troricorso. Considerato che:

4. Preliminarmente va dato atto dell'istanza di sospensione della sen- tenza impugnata articolata in ricorso, senza che sia necessario prov- vedere a riguardo, in quanto adempimento non di competenza della Corte di Cassazione. Infatti, l'art. 62 bis del d. Igs. n. 546 del 1992: riconosce alla parte che ha proposto ricorso per Cassazione la possibi- lità di chiedere alla Commissione Tributaria che ha pronunciato la sen- tenza impugnata tale provvedimento cautelare.

5. Con il primo motivo - in relazione all'art.360 primo comma nn.3 e 4 cod. proc. civ. -, il ricorrente censura la sentenza d'appello per viola- zione e falsa applicazione degli artt. 32 comma 1 n.6 bis, 42 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 51, comma 2, n. 6 bis, del d.P.R. n. 633 del 1972, 3 della I. n.241 del 1990, 7 della I. n.212 del 2000 nonché la nullità della sentenza in violazione e falsa applicazione dell'art.132 cod. proc. civ. per totale mancanza di motivazione circa la questione della preventiva e rituale autorizzazione a svolgere le indagini bancarie nei confronti del contribuente.

6. Il motivo è inammissibile. La CTR si è pronunciata sulla questione attraverso un preciso accertamento in fatto a pag.7 della sentenza im- pugnata, e non è controverso il che l'autorizzazione alle indagini sia anche stata prodotta in giudizio sin dal primo grado, com'era facoltà dell'Agenzia fare, fermo restando che l'autorizzazione suddetta, ai fini dell'espletamento delle indagini bancarie, esplica una funzione orga- nizzativa, incidente nei rapporti tra uffici, e non richiede alcuna moti- vazione, sicché la sua mancata allegazione ed esibizione all'interessato non comporta l'illegittimità dell'avviso di accertamento fondato sulle risultanze delle movimentazioni bancarie acquisite, il quale può deri- vare solo dalla sua materiale assenza e sempre che ne sia derivato un concreto pregiudizio per il contribuente (Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 3628 del 10/02/2017, Rv. 643207 - 02)), elementi di fatto neppure sostanziati dal contribuente, con conseguente inammissibilità della censura anche per difetto di decisività.

7. Il secondo motivo del ricorrente - senza individuazione del perti- nente paradigma dell'art.360 primo comma cod. proc. civ. - per viola- zione e falsa applicazione degli artt. 32 comma 1 n.2, 39 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 51, comma 2, del d.P.R. n. 633 del 1972, 2697, 2727, 2728, 2729 cod. civ., 115 e 116 cod. proc. civ., con riferimento alle operazioni di prelevamento contestate, non avendo la CTR tenuto conto della parziale incostituzionalità della presunzione relativa agli accerta- menti bancari nei confronti dei professionisti, dichiarata con sentenza della Corte Cost. n.228 del 2014.

8. Il motivo non è inammissibile per novità della questione, come ec- cepito in controricorso, dal momento che il giudice anche d'ufficio deve farsi carico delle decisioni della Corte Costituzionale, ma non può tro- vare ingresso. Le riprese non sono fondate semplicemente su accerta- menti bancari, bensì su un articolato accertamento analitico-induttivo ex artt.39 primo comma lett.

d) del d.P.R. n.600 del 1973 e 51 del d.P.R. n.633 del 1972 di cui le indagini bancarie sono una componente, neppure la principale, perché le contestazioni sono radicate in primo luogo sull'antieconomicità manifesta, come accertato dalla CTR a p.9 della sentenza impugnata, secondo la quale l'accertamento «è forte- mente corroborato dalla ulteriore prova storica valorizzata nella sen- tenza impugnata costituita dalla constatazione che le somme confluite in entrata sui vari conti correnti sono in misura notevolmente superiore al volume di affari ed al reddito dichiarato» dal contribuente per l'anno di imposta.

Ciò è idoneo e sufficiente a legittimare le riprese, spostando l'onere della prova contraria in capo al ricorrente, dal momento che in tema di accertamento induttivo del reddito di impresa, ai sensi dell'art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973, il convincimento del giudice in ordine alla sussistenza di maggiori ricavi non dichiarati da un'impresa commerciale può fondarsi anche su una sola presunzione semplice, purché grave e precisa (Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n. 30803 del 22/12/2017, Rv. 646681 - 01; conformi, tra le tante, Cass.

Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 3276 del 12/02/2018, Rv. 647114 - 01; Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n. 22184 del 14/10/2020, Rv. 659300 - 01). Orbene, nel giudizio tributario, una volta contestata dall'erario l'antie- conomicità di un comportamento posto in essere dal contribuente, poi- ché assolutamente contrario ai canoni dell'economia, incombe sul me- desimo l'onere di fornire, al riguardo, le necessarie spiegazioni, es- sendo - in difetto - pienamente legittimo il ricorso all'accertamento analitico induttivo da parte dell'amministrazione ex artt.39 primo comma lett.

d) del d.P.R. n.600 del 1973 e 51 del d.P.R. n.633 del 1972. A ben vedere la censura non impugna neppure specificamente la concorrente ratio decidendi circa l'antieconomicità manifesta, ulte- riore profilo di inammissibilità della doglianza.

9. Il terzo motivo - come il precedente senza individuazione del perti- nente paradigma dell'art.360 primo comma cod. proc. civ. -per viola- zione e falsa applicazione degli artt. 32, 42 del d.P.R. n. 600 del 1973, 3 della I. n.241 del 1990, 7 della I. n.212 del 2000, 24 e 53 Cost. per essere l'atto impositivo impugnato affetto da difetto di adeguata moti- vazione, non solo per la parte che riguarda i prelevamenti.

10. Il motivo è inammissibile in quanto sostanzialmente introduce una questione di motivazione dell'atto impositivo in termini nuovi perché la sentenza non ne dà conto, né il ricorso riproduce la rituale proposizione della questione nei gradi di merito. Inoltre, manca anche la specificità della censura in assenza di qualsiasi riferimento ad un capo della deci- sione impugnata in questa sede.

11. Con il quarto motivo - ex art.360 primo comma n.4 cod. proc. civ. - si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 132 cod. proc. civ., con nullità della sentenza d'appello impugnata per to- tale mancanza di motivazione nonché per omessa pronuncia e comun- que per mancata considerazione nella motivazione della specifica giu- stificazione delle operazioni offerta dal contribuente.

12. La censura è inammissibile. In tema di ricorso per cassazione, è inammissibile la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi d'impugna- zione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall'art. 360 primo comma cod. proc. civ. sia sul versante della viola- zione di legge che su quello motivazionale, non essendo consentita la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili, quali quello della violazione di norme di diritto, che suppone accertati gli elementi del fatto in relazione al quale si deve decidere della viola- zione o falsa applicazione della norma, e del vizio di motivazione, che quegli elementi di fatto intende precisamente rimettere in discussione; o quale l'omessa motivazione, che richiede l'assenza di motivazione su un punto decisivo della causa rilevabile d'ufficio, e l'insufficienza della motivazione, che richiede la puntuale e analitica indicazione della sede processuale nella quale il giudice d'appello sarebbe stato sollecitato a pronunciarsi, e la contraddittorietà della motivazione, che richiede la precisa identificazione delle affermazioni, contenute nella sentenza im- pugnata, che si porrebbero in contraddizione tra loro.

Infatti, l'esposi- zione diretta e cumulativa delle questioni concernenti l'apprezzamento delle risultanze acquisite al processo e il merito della causa mira a ri- mettere al giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, onde ricondurle ad uno dei mezzi d'impugna- zione enunciati dall'art. 360 cod. proc. civ., per poi ricercare quale o quali disposizioni sarebbero utilizzabili allo scopo, così attribuendo, inammissibilmente, al giudice di legittimità il compito di dare forma e contenuto giuridici alle lagnanze del ricorrente, al fine di decidere suc- cessivamente su di esse (Cass.

Sez. 1, Sentenza n. 19443 del 23/09/2011, Rv. 619790 - 01). Il mezzo è oltretutto anche infondato in quanto la CTR si è pronunciata in modo argomentato sul fondamento delle riprese alle pagg.6 e SS. della sentenza impugnata, esaminando il fatto alla base delle contesta- zioni del contribuente, in particolare la mancata dimostrazione di giu- stificazioni a fronte della manifesta antieconomicità contestata. Alla luce di ciò, per consolidata interpretazione giurisprudenziale (Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014), l'omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione, benché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie offerte dalle parti e, come sopra visto, nella fatti- specie il fatto storico è indubbiamente stato considerato.

13. Il quinto motivo del ricorso - senza individuazione del pertinente paradigma dell'art.360 primo comma cod. proc. civ. -prospetta la vio- lazione e falsa applicazione degli artt. 32 comma 1 n.2, 39 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 51, comma 2, del d.P.R. n. 633 del 1972, 2697, 2727, 2728, 2729 cod. civ., 115 e 116 cod. proc. civ., con riferimento alle operazioni di cui al procedimento per accertamento per adesione del 3.11.2011, tutte ritenute giustificate dall'Amministrazione. Con il sesto motivo del ricorso - ex art. 360 primo comma n.5 cod. proc. civ. -si deduce l'omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, sempre con riferimento alle operazioni indi- cate nel verbale di contraddittorio oggetto del precedente motivo.

14. I motivi in disamina sono inammissibili. Va reiterato che, a pena di inammissibilità, l'art. 366, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. - prescrive come, per agevolare la comprensione dell'oggetto della pretesa e del tenore della sentenza impugnata, il ricorrente ha l'onere di operare una esposizione chiara, funzionale alla piena valutazione di detti motivi in base alla sola lettura del ricorso, al fine di consentire alla Corte di cas- sazione (che non è tenuta a ricercare gli atti o a stabilire essa stessa se ed in quali parti rilevino) di verificare se quanto lo stesso afferma trovi effettivo riscontro, anche sulla base degli atti o documenti prodotti sui quali il ricorso si fonda, la cui testuale riproduzione, in tutto o in parte, è invece richiesta quando la sentenza è censurata per non averne tenuto conto (Cass.

Sez. 5 - , Ordinanza n. 24340 del 04/10/2018, Rv. 651398 - 01). I mezzi di impugnazione in disamina omettono di indicare i fatti e di riprodurre i documenti da cui risulte- rebbe il fondamento della prospettazione di parte, con conseguente radicale difetto di decisività delle censure a fronte di accertamento con- trario esteso dalla sentenza impugnata.

15. Al rigetto del ricorso segue il regolamento delle spese di lite, liqui- date come da dispositivo, secondo soccombenza.

P.Q.M.

La Corte: rigetta il ricorso e condanna il contribuente alla rifusione delle spese di lite in favore dell'Agenzia, liquidate in Euro 6.000,00 per com- pensi, oltre Spese prenotate a debito. Si dà atto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1- quater, sussistono i presupposti per il versamento