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Ordinanza — n. 21162/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows tax agency appeal, ruling inventory valuation must follow cost principles under Italian tax law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21162/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the tax agency's appeal against a regional court decision regarding inventory valuation for tax purposes. The agency argued the regional court incorrectly adjusted inventory values without proper justification, while the taxpayer claimed the initial valuation was flawed. The court ruled that inventory must be valued at cost per statutory requirements, shifting the burden of proof to the taxpayer to demonstrate otherwise.

Regesto Legislator

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Art. 92 TUIR; Art. 39 DPR 600/1973: Inventory must be valued at cost to ensure transparency in income reconstruction, placing the burden of proof on the taxpayer to demonstrate a different valuation method.

Parole chiave

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inventory valuation cost tax income reconstruction burden of proof taxpayer accounting standards Italy tax audit procedures ripresa dell'imposta sul valore aggiunto amministrazione fiscale ricupero d'imposta

Disposizioni normative citate

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Art. 92 TUIR
Nell'avallare la ricostruzione del ricorrente il giudice d'appello ha poi effettivamente violato l'art. 92 del tuir.
Art. 39 DPR 600/1973
Con il secondo motivo si deduce che la Ctr abbia violato l'art. 39 co.
Art. 2426 c.c.
Art. 112 c.p.c.
Con il terzo motivo la ricorrente lamenta che in violazione degli art. 112 e 132 cpc , le percentuali di ricarico erano state modificate dalla Ctr in base alla circostanza (non vera ) che sul punto l'A.
Art. 132 c.p.c.
art. 2426 c.c
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso 17585-2015 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, 2021 che la rappresenta e difende; 4028 - ricorrente -contro DIPALMA ANTONIO, elettivamente domiciliato in ROMA, V.PORTUENSE 104 C/0 DE ANGELIS {AN, presso lo studio dell'avvocato VINCENZO OPERAMOLLA, che lo rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 273/2015 della COMM.TRIB.REG.PUGLIA, depositata il 09/02/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell'11/06/2021 dal Consigliere Dott.

GIUSEPPE D'AURIA;Fatti di Causa L'Agenzia delle Entrate emetteva ,in relazione all'anno di imposta 2007 , avviso di accertamento nei confronti di Dipalma Antonio, con cui recuperava materia imponibile ai fini dell'irpef, dell'iva e dell'irap. A seguito di impugnazione proposta dal contribuente, la CTR della Puglia (sentenza n. 273 \io \15 ) in parziale accoglimento del ricorso originario determinava il maggior reddito nella misura di euro 6.382,08. Propone ricorso in cassazione l'Agenzia delle entrate, affidandosi a tre motivi, cui il contribuente replica con controricorso.

Entrambe le parti presentavano memorie . Ragioni della decisione Con il motivo del ricorso l'Agenzia si duole che la Ctr sia incorsa nel vizio di violazione e \o falsa applicazione degli artt. 112 e 132 cpc in relazione all'art. 360 n. 4 cpc . In particolare, secondo la ricorrente in punto di fatto occorreva considerare che a seguito di dettagliata ricostruzione del magazzino effettuata dalla Guardia di Finanza era emerso che le rimanenze finali valorizzate al costo erano di 26962,00 , dato poi modificato dalla Ctr senza motivazione . Con il secondo motivo si deduce che la Ctr abbia violato l'art. 39 co. 1 lett. d DPR600 \1973 , e l'art. 92 del T.U.I.R., in quanto l'Ufficio, una volta accertata la rilevante difformità tra i dati indicati in contabilità dal contribuente e quelli rilevati in sede di verifica, poteva determinare il reddito in via analitico-induttiva, con onere per il contribuente di provare che il reddito così determinato non fosse corretto o che gli indici indicati erano non veritieri, cosa non aVVenuta.

Con il terzo motivo la ricorrente lamenta che in violazione degli art. 112 e 132 cpc , le percentuali di ricarico erano state modificate dalla Ctr in base alla circostanza (non vera ) che sul punto l'A. F. non si sarebbe opposta. I tre motivi, che vanno congiuntamente esaminati, sono fondati. Il contribuente riconosce, in controricorso, che "...i militari verificatori prima, e l'Ufficio finanziario, poi, non avevano considerato che le giacenze contabili pari a euro 47.054,00 erano state calcolate dal contribuente al presunto valore di realizzo e non alcosto"; di contro, si legge in sentenza che ""corretto, a parere di questo Collegio, il ragionamento seguito dall'appellante, laddove sostiene che ha errato tanto la G.di F. prima quanto l'Ufficio finanziario poi nel quantificare le giacenze contabili in euro 47.054.00 e cioè a dire al presunto valore di realizzo e non al costo".

Quindi effettivamente si tratta di una motivazione inidonea a sorreggere la decisione. Nell'avallare la ricostruzione del ricorrente il giudice d'appello ha poi effettivamente violato l'art. 92 del tuir. Occorre precisare , considerando quanto sostenuto in sede di appello da essa Agenzia, che l'esigenza di determinare periodicamente i risultati di una attività imprenditoriale, nell'ambito di un controllo fiscale , impone di valutare le cosiddette rimanenze di magazzino, ovverosia di attribuire un valore pure ai beni destinati alla vendita ed a quelli che, nella normale attività dell'impresa, concorrono alla loro produzione.

E' indubbio che la valorizzazione di tali rimanenze (o giacenze) ai fini della ricostruzione del reddito debba essere eseguita sulla base della "valutazione al costo" , trattandosi peraltro di criterio prescelto dal legislatore. Infatti l'art. 2426 c.c. - che pone, appunto, i "criteri di valutazioni" delle varie voci di bilancio, ai fini della determinazione dell'afferente valore da iscrivere nell'apposita posta del bilancio, prescrive che "le rimanenze, i titoli e le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni sono iscritti al costo di acquisto o di produzione, calcolato secondo il numero 1.), ovvero al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, se minore" ( nel caso il valore di realizzazione era superiore ) .

Coerentemente con tali criteri, che garantiscono la funzione, propria dell'accertamento, di ricostruire il reddito in base ad un criterio di trasparenza, l'art. 92 del TUIR prevede che le rimanenze debbano essere indicate al cost , fermo restando la possibilità di un sistema di contabilizzazione diverso a condizione che esso sia indicato e documentato dalla parte; laddove nel caso in esame la Ctr non ha specificato in quale punto il contribuente abbia indicato il criterio di valutazione al realizzo, soprattutto in considerazione che l'Agenzia aveva specificato la mancanza delle scritture contabili obbligatorie.

Del resto i valori delle rimanenze finali derivano da una situazione /19,, 9gestionale di continuità aziendale e sono, quindi, vincolati al costo d'acquisto delle merci. Pertanto in base ai principi costantemente affermati dalla suprema Corte , secondo cui ai sensi dell'art. 39 lett. d dpr 600\73 in caso di inesattezza , o non completezza dei dati contenuti nelle scritture contabili ,l'Ufficio accertatore poteva completare le lacune riscontrate, utilizzando, ai fini della dimostrazione dell'esistenza di componenti positivi di reddito non dichiarati, sia una verifica specifica anche delle rimanenze , con la conseguenza che l'onere della prova, in tale ipotesi, si spostava sul contribuente, ed in particolare era onere del contribuente provare che le rimanenze avevano subito un incremento e una tale prova non risulta indicata.

Va anche accolto il motivo con cui la ricorrente deduce la mancanza di motivazione circa l'intervenuta riduzione del ricarico operata dalla Ctr in difformità del valore indicato nell'accertamento. Diversamente da quanto stabilito in sentenza, secondo cui l'Agenzia nulla avrebbe obiettato, l'Agenzia aveva chiesto il rigetto dell'appello proposto dal contribuente; il che esclude qualsiasi profilo di acquiescenza in ordine alla percentuale di ricarico da applicar. Anzi, al contrario, come si evince dal passo delle controdeduzioni svolte in appello, l'Agenzia aveva evidenziato che il ricarico applicato in sede di accertamento era stato concordato in contraddittorio nel corso della verifica tra gli stessi militari ed il ricorrente.

Pertanto il ricorso va accolto e conseguentemente cassata la sentenza impugnata con rinvio alla Ctr di Bari in diversa composizione, che si atterrà ai principi di diritto sopra richiamati. P.Q.M