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Ordinanza — n. 21136/2022 — snciv Generato dall'IA

Tax appeal dismissed as inadmissible due to failure of proper service of notice on the association.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21136/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the tax agency's cassation appeal inadmissible because the formal notification to the association was not perfected. The lower regional court had rejected the agency's claim that a machine sale-back transaction was fictitious and that profits were distributed to a single shareholder, ruling the operation a legitimate financing scheme. The Supreme Court dismissed the appeal solely on procedural grounds, finding no need to examine the merits of the tax dispute.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.c.; Art. 163 c.p.c.: A cassation appeal is inadmissible if the notification to the opposing party has not been perfected, rendering the procedural requirements for the trial phase unmet.

Parole chiave

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inadmissible appeal imperfect notification tax cassation service of process procedural defect azienda agricola sostanza non necessaria all'esercizio dissipazione dei beni

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.c.
Art. 163 c.p.c.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 12216 del ruolo generale dell'anno 2015, proposto da Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso gli uffici della quale in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, si domicilia -ricorrente- contro Associazione Produttori Oasi scarl -intimata - per la cassazione della sentenza n. 9676/2014 della , sledec.re. Jaterzu-k>, Commissione tributaria regionale della Campania,) depositata in data 10 novembre 2014; udita la relazione resa nella camera di consiglio del 22 aprile 2022 dal consigliere Angelina-Maria Perrino.

Rilevato che: - emerge dalla sentenza impugnata che l'Agenzia delle entrate ha recuperato a tassazione, nei RG n. 12216/2015 Angelina-Mar a Perri es sore confronti dell'Associazione Produttori Oasi scarl, una plusvalenza determinata dalla cessione di un terreno agricolo nonché dei costi, ritenuti indeducibili perché concernenti operazioni soggettivamente inesistenti, oltre all'iva relativa; - a sostegno delle riprese l'Agenzia per un verso ritenne che la plusvalenza, che era d'importo pari a oltre il 6000% del capitale effettivamente versato, fosse stata distribuita all'unico socio della cooperativa, con la conseguenza che per l'anno 2005 non si poteva ritenere sussistente il requisito prescritto dall'art. 2514, comma 1, lett. a), c.c., ai fini del riconoscimento della mutualità prevalente; per l'altro verso considerò che l'operazione in relazione alla quale erano stati dedotti i costi che era consistita nell'acquisto e nella vendita nello stesso giorno di alcuni macchinari, che non si erano mai mossi dalla sede della contribuente e che non avevano determinato alcuno spostamento di danaro, fosse da ritenere fittizia; - la società impugnò l'avviso che ne scaturì, ottenendone l'annullamento dalla Commissione tributaria provinciale di Napoli; - quella regionale della Campania ha rigettato l'appello dell'Agenzia, ritenendo, da un lato, non condivisibili le considerazioni dell'Ufficio, che ha qualificato come mere supposizioni, facendo leva sulla nota integrativa al bilancio chiuso il 31 dicembre 2005, dalla quale si evincerebbe la natura di cooperativa a mutualità prevalente della contribuente e, dall'altro lato, ha ricostruito l'operazione di vendita e di riacquisto dei macchinari come sale and sale back, sostanzialmente diretto ad ottenere un finanziamento, mediante un congegno in virtù del quale la società ridiventa immediatamente proprietaria delle attrezzature che aveva appena venduto, mentre il soggetto finanziatore è garantito RG n. 12216/2015 Angelina-Maria Per ino tensore dal privilegio sulle cambiali ricevute; operazione che ha ritenuto pienamente lecita; - contro questa sentenza l'Agenzia propone ricorso per ottenerne la cassazione, che affida a due motivi, cui non v'è replica.

Considerato che: il ricorso è inammissibile perché la notifica non si è perfezionata; nulla per le spese, in mancanza di attività difensiva. Per questi motivi dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, il 2