Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 21128/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal due to withdrawal of action after administrative court ruled on buildability.

Numero d'incarto Sentenza — n. 21128/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the proceedings extinguished following the taxpayers' formal withdrawal of their appeal. Although the taxpayers initially challenged tax assessments regarding land classified as agricultural versus residential, they later abandoned the case after an administrative court confirmed the area's buildability. Consequently, the court terminated the litigation and ordered the compensation of legal costs between the parties.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 306, 390, 391 c.p.c.: When a party withdraws their appeal or action, the proceedings are extinguished and legal costs are compensated between the parties.

Parole chiave

Generato dall'IA
withdrawal of appeal extinction of proceedings compensation of costs tax assessment appeal administrative buildability impugnazione di decisioni amministrative zona di ville legittimazione a contestare licenza

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 306 c.p.c.
In considerazione dell'intervenuta rinuncia, deve essere dichiarata la estinzione del processo ex art. 306, 390 e 391 c.p.c.
Art. 390 c.p.c.
Art. 391 c.p.c.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 29606/2016 R.G. proposto da: DON GIOVANNI FERRARESSO, in proprio; ZECCHIN INES, BALDAN PAOLO, BALDAN MARTA, in qualità di eredi di Giuseppe Baldan (c.f. BLDGPP29CO2D748F), a sua volta erede di Carlo Baldan (c.f. BLDCRL34S03D748I), tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Michele Tiengo del Foro di Padova elettivamente domiciliati in Roma Piazzale Clodio 22 presso lo studio dell'avv. Deborath Fortinelli; -ricorrenti- contro; COMUNE DI FOSSO, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.

Antonio Chiarello del Foro di Lecce elettivamente domiciliato in Roma corso Vittorio Emanuele II presso lo studio dell'avvocato Giuseppe Pecorilla -controricorrente- Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto n. 642/16 depositata il 16/05/2016 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/05/2022 dal Consigliere Rita Russo; udito il Procuratore Generale che conclude per il rigetto del ricorso. FATTI DI CAUSA I ricorrenti hanno proposto ricorso avverso gli avvisi di accertamento per l'IC, degli anni 2001 e 2002, in relazione a terreni denunciati come agricoli, ma ritenuti edificabili dal Comune.

Il ricorso è stato respinto in primo grado. I contribuenti hanno proposto appello che la Commissione regionale tributaria del Veneto ha respinto sul rilievo che dall'esame della documentazione inerente ad una variante al PRG adottata dal Comune di Fossò nel 1998 risulta l'inserimento dei terreni in questione nella zona residenziale, qualificazione confermata da una sentenza del Tar Veneto, avendo i contribuenti instaurato anche un contenzioso amministrativo impugnando la delibera della Regione con la quale si approva la variante. Avverso la predetta sentenza hanno proposto ricorso i contribuenti affidandosi a sei motivi.

Ha resistito il Comune con controricorso. Il procuratore generale ha concluso per il rigetto. Successivamente i contribuenti hanno depositato una memoria con la quale hanno dichiarato che non sussiste più l'interesse ad agire in considerazione della sopraggiunta decisione del giudice amministrativo sull'edificabilità dell'area. Hanno pertanto rinunciato al ricorso. La rinuncia è stata sottoscritta digitalmente dall'avvocato Antonio Chiarello per conto del Comune di Fossò a titolo di accettazione. In considerazione dell'intervenuta rinuncia, deve essere dichiarata la estinzione del processo ex art. 306, 390 e 391 c.p.c. con compensazione delle spese.

P.Q.M.

Dichiara l'estinzione del giudizio. Compensa le spese Roma, camera di consiglio de