Cassation appeal dismissed due to procedural withdrawal by the Regional Government before the chamber session.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal filed by the Emilia-Romagna Region extinguished because the plaintiff formally withdrew the request prior to the chamber session. Although the Region argued for the nullity of a lower court ruling regarding vehicle tax liability in financial leasing cases, the withdrawal rendered the substantive legal arguments moot. Consequently, the proceedings were terminated without a decision on the merits, and the withdrawing party was ordered to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390, comma 2, cod. proc. civ.; Art. 390, comma 3, cod. proc. civ.: A cassation appeal is extinguished if the appellant withdraws the request before the chamber session, producing the extinction of the process without the need for the opposing party's acceptance.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
/Va "I ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 37917/2019 R.G., proposto DA la Regione Emilia Romagna, con sede in Bologna, in persona del Presidente della Giunta Regionale pro tempore, autorizzata ad instaurare il presente procedimento in virtù di deliberazione adottata dalla Giunta Regionale il 18 novembre 2019 n. 850884, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Manzari, con studio in Monopoli (BA), elettivamente domiciliata presso l'Avv. Claudio Nicolais, con studio in Roma, giusta procura in allegato /155(-') al ricorso introduttivo del presente procedimento;
Li) RICORRENTE CONTRO la "FERRARI S.p.A.", con sede in Modena, in persona del procuratore speciale pro tempore, nella qualità di incorporante la "FERRARI FINANCIAL SERVICES S.p.A.", con sede in Modena, rappresentata e difesa dall'Avv. Prof. Marcello Poggioli, con studio in Modena, dall'Avv. Tommaso Rotella, con studio in Modena, elettivamente domiciliata presso l'Avv. Deborath Fortinelli, con studio in Roma, giusta procura in calce al ricorso introduttivo del presente procedimento; CONTRORICORRENTE AVVERSO la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale dell'Emilia Romagna il 20 maggio 2019 n. 969/02/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25 maggio 2022 dal Dott.
Giuseppe Lo Sardo; RILEVATO CHE: La Regione Emilia Romagna ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale dell'Emilia Romagna il 20 maggio 2019 n. 969/02/2019, che, in controversia su impugnazione di cartella di pagamento della tassa automobilistica regionale per l'anno 2010 in relazione a vari autoveicoli concessi in locazione finanziaria a terzi, ha respinto l'appello proposto dalla medesima nei confronti della "FERRARI FINANCIAL SERVICES S.p.A." avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Bologna il 21 settembre 2015 n. 1086/01/2015, con condanna alla rifusione delle spese giudiziali.
Il ricorso è affidato a tre motivi. La "FERRARI S.p.A.", nella qualità di incorporante la "FERRARI FINANCIAL SERVICES S.p.A.", si è costituita con controricorso. In prossimità dell'adunanza camerale, la Regione Emilia Romagna ha depositato rinuncia al ricorso. CONSIDERATO CHE:
1. Con il primo motivo, si denuncia nullità della sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 7, comma 2, della Legge 23 luglio 2009 n. 99, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di appello che, in caso di locazione finanziaria di autoveicoli, l'utilizzatore fosse l'unico obbligato al pagamento della tassa automobilistica.
2. Con il secondo motivo, si denuncia nullità della sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione della nota emanata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze il 27 giugno 2012 n. 13270, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di appello che la predetta nota ministeriale avesse efficacia retroattiva.
3. Con il terzo motivo, si denuncia nullità della sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 9, comma 9 -bis, del D.L. 19 giugno 2015 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2015 n. 125, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di appello che si tratti di norma di interpretazione autentica dell'art. 5, comma 29, del D.L. 30 dicembre 1982 n. 953, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 febbraio 1983 n. 53, quale modificato dall'art. 7, comma 2, della Legge 23 luglio 2009 n. 99, con efficacia retroattiva. RITENUTO CHE:
1. La rinuncia al ricorso è rituale perché è intervenuta prima dell'adunanza camerale (art. 390, comma 2, cod. proc. civ.), è stata sottoscritta dalla parte e dai suoi difensori ed è stata notificata alla controparte (art. 390, comma 3, cod. proc. civ.). Pertanto, il giudizio deve essere dichiarato estinto per rinuncia al ricorso.
2. La rinuncia al ricorso per cassazione produce l'estinzione del processo anche in assenza di accettazione, in quanto tale atto non ha carattere "accettizio" (non richiede, cioè, l'accettazione della controparte per essere produttivo di effetti processuali), e, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, comporta il venir meno dell'interesse a contrastare l'impugnazione, rimanendo, comunque, salva la condanna del rinunciante alle spese del giudizio (tra le altre: Cass., Sez. 5^, 18 novembre 2021, n. 35133; Cass., Sez. 5^, 20 dicembre 2021, n. 40727; Cass., Sez. 5^, 29 maggio 2022, nn. 10033, 10034, 10035 e 10036; Cass., Sez. 5^, 14 aprile 2022, n. 12131).
3. Per quanto riguarda le spese di lite, il disposto dell'art. 391, comma 2, cod. proc. civ., secondo il quale «il decreto, l'ordinanza o la sentenza che dichiara l'estinzione può condannare la parte che vi ha dato causa alle spese», deve essere coordinato con l'art. 92, comma 2, cod. proc. civ. (nonché con l'art. 15, comma 2, del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546), essendo, comunque, consentita la compensazione totale o parziale delle spese giudiziali. Nella specie, quindi, la formazione ed il consolidamento di un orientamento giurisprudenziale sulla questione controversa nel corso del procedimento costituisce giusto motivo per disporre la compensazione tra le parti delle spese giudiziali.
4. Infine, il tenore della pronunzia, che è di estinzione e non di rigetto o di inammissibilità od improponibilità, esclude - trattandosi di norma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale ed in quanto tale di stretta interpretazione - l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 -quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, quale inserito dall'art. 1, comma 17 , della Legge 24 dicembre 2012 n. 228, circa l'obbligo per il ricorrente non vittorioso di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione. E la stessa estraneità della fattispecie a quella prevista dalla norma ora richiamata consente pure di omettere ogni ulteriore specificazione in dispositivo (Cass., Sez. 6^-5, 30 settembre 2015, n. 19560; Cass., Sez. 5^, 12 ottobre 2018, n. 25485; Cass., Sez. 5^, 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., Sez. 5^, 9 marzo 2021, n. 6400).
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del procedimento per