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Sentenza — n. 21062/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses VAT appeal as it attempts to re-evaluate factual findings on territorial relevance.

Numero d'incarto Sentenza — n. 21062/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation rejected the taxpayer's appeal against a regional tax commission decision regarding VAT liability. The taxpayer argued that the court of appeal incorrectly applied tax law by failing to consider the non-resident status of the client, while the tax authority contended the services were rendered to a client with a stable establishment in Italy. The court ruled the appeal inadmissible because it sought to overturn the appellate court's factual findings on the location of the services, which cannot be challenged under Article 360 of the Civil Procedure Code.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.; Art. 7-ter D.P.R. 26/10/1972 n. 633: An appeal alleging violation of law is inadmissible if it aims to reconstruct facts already ascertained by the court of appeal, as such factual determinations cannot be questioned through legal violation claims.

Parole chiave

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VAT territorial relevance stable establishment Italy inadmissible appeal factual findings Article 360 c.p.c. prestazione di servizi sopra le frontiere assoggettamento all'IVA agente

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Con l’unico motivo si censura, in relazione all’art. 360, primo comma, n.
Art. 7-ter D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 7-ter d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, nella parte in cui la sentenza impugnata ha confermato la legittimità del recupero ai fini IVA.
Art. 13 comma 1-quater D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. V, 24 febbraio 2022, n. 6286
Cass., Sez. V, 2 febbraio 2022, n. 3251
6286; Cass., Sez. V, 2 febbraio 2022, n. 3251; Cass., Sez.
Cass., Sez. V, 3 luglio 2021, n. 18884
3251; Cass., Sez. V, 3 luglio 2021, n. 18884; conf.
Cass., Sez. V, 22 marzo 2019, nn. 8108, 8109
Cass., Sez. V, 22 marzo 2019, nn. 8108, 8109; Cass., Sez.
Cass., Sez. V, 24 agosto 2018, n. 21099
8108, 8109; Cass., Sez. V, 24 agosto 2018, n. 21099).
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Testo completo

ciatola seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 28014/2018cR.G. proposto da: AZZAN ORNELLA (C.F. ZZNRLL67E63M109V ), rappresentat o e difeso dall’Avv. ENRICO PAULETTI e dall’Avv. ROSAMARIA NICASTRO in virtù di procura speciale a margine del ricorso, elettivamente domiciliato presso il loro studio “Di Tanno e Associati – Studio Legale Tributario” in Roma, Via Crescenzio, 14 –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Oggetto: tributi –IVA Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12 - controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria region ale della Lombardia, n. 797/19/18, depositata in data 26 febbraio 2018 Udita la relazione svolta dal Consigliere Filippo D’Aquino nella pubblica udienza del 22 giugno 2022 ai sensi dell’art. 23, comma 8 - bis, d.l. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla l. 18 dicembre 2020 n. 176, in virtù della proroga disposta dall'art. 16, comma 3, d.l. 30 dicembre 2021 n. 228, convertito dalla l. 25 febbraio 2022, n. 15, non essendo stata fatta richiesta di discussione orale; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale GIUSEPPE FICHERA, che ha concluso peril rigetto del ricorso.

FATTI DI CAUSA 1. Risulta dalla sentenza impugnata che la contribuente AZZAN ORNELLA, svolgente attività di agente di commercio, ha impugnato un avviso di accertamento, relativo al periodo di imposta 2011, con cui veniva accertato un maggior reddito d’impresa, con ripresa di maggiore IRPEF, IRAP e IVA, oltre sanzioni, per avere la contribuente omesso di dichiarare maggiori provvigioni percepite per conto del preponente Karnak S.A., società avente sede nella Repubblica di San Marino. L’Ufficio contestava, inoltre, di avere omesso di versare l’IVA sulle suddette operazioni, in quanto territorialmente rilevanti ai fini dell’imposizione indiretta e non anche non imponibili a termini dell’art. 9, primo comma, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali).

2. La CTP di Pavia ha parzialmente accolto il ricorso della contribuente in relazione alla ripresa per imposte dirette.

3. La CTR della Lombardia, con sentenza in data 26 febbraio 2018, ha rigettato l’appello della contribuente. Ha ritenuto il giudice di appello – per quanto qui rileva – che le prestazioni di serv izio oggetto di ripresa hanno avuto rilevanza territoriale in Italia, in quanto rese a committente con stabile organizzazione in Italia e operante esclusivamente in Italia per mezzo la suddetta stabile organizzazione.

4. Propone ricorso per cassazione la contribuente, affidato a un motivo, cui resiste l’Ufficio con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con l’unico motivo si censura, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 7-ter d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, nella parte in cui la sentenza impugnata ha confermato la legittimità del recupero ai fini IVA. Evidenzia la ricorrente l’erroneità dell’accertamento in fatto compiuto dal giudice di appello in relazione al fatto che la proponente del contribuente avesse stabile organizzazione in Italia, laddove la questione rilevante nel caso di specie sarebbe quella di verificare se le prestazioni fossero state rese a favore di committenti non residenti, come nella specie. Osserva parte ricorrente come risulti del tutto irrilevante la questione della esterovestizione del preponente, posto che il committente (e preponente) era il terzo Inter.Co. S.r.l., società di diritto sammarinese, circostanza dalla quale conseguirebbe la non debenza dell’IVA.

2. Ilricorso è inammissibile, in quanto tende – sotto la deduzione di un vizio di violazione di legge –a una diversa ricostruzione in fatto operata dal giudice del merito. Il giudice di appello ha, difatti, accertato (come indicato in narrativa), con accertamento in fatto qui non censurabile, che nel caso di specie non ricorre una prestazione a beneficio di un contribuente non residente con stabile organizzazione in Italia. Il giudice di appello ha, difatti, accertato in fatto che le prestazioni sono state effettivamente rese, a dispetto di quanto indicato in fattura, a beneficio di una società «con stabile organizzazione in Italia, come accertato non solo dall’Ufficio, ma anche dalla GdF e dall’autorità giudiziaria penale, che hanno evidenziato come la Karnak S.p.A., pur avente sede legale nella Repubblica di San Marino, operava di fatto esclusivamente in Italia (…)».

L’accertamento, poi, è stato esteso – come emerge dalla sentenza impugnata - alla irrilevanza del dato contrattuale, secondo cui le prestazioni sarebbero state eseguite nei confronti di soggetto diverso dalla società Karnak, avendo accertato il giudice di appello che era stata la Karnak S.A., in qualità di preponente, a eseguire i pagamenti nei confronti della contribuente. Si evidenzia, peraltro, che questa Corte ha già ritenuto inammissibili analoghe censure attinenti ad altri agenti della «galassia Karnak», ritenendo che - ove sia stata esclusa in fatto la circostanza che l'attività di intermediazione sia afferente ad operazioni internazionali- vi sia stato « un accertamento in fatto in ordine alla nazionalità delle stesse: accertamento che non può essere messo in discussione con la proposizione di censure di violazione di legge» (Cass., Sez.

V, 24 febbraio 2022, n. 6286; Cass., Sez. V, 2 febbraio 2022, n. 3251; Cass., Sez. V, 3 luglio 2021, n. 18884; conf. Cass., Sez. V, 22 marzo 2019, nn. 8108, 8109; Cass., Sez. V, 24 agosto 2018, n. 21099).

3. Il ricorso va, pertanto, rigettato, con spese regolate dalla soccombenza e liquidate come da dispositivo, oltre al raddoppio del contributo unificato. P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore del controricorrente, che liquida in complessivi € 1.400,00, oltre spese prenotate a debito; dà atto che sussistono i presupposti processuali, a carico di parte ricorrente, ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. 24 dicembre 2012, n. 228, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma