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Ordinanza — n. 21044/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court dismisses appeal as case extinguished by taxpayer's request for simplified settlement payment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21044/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the tax appeal extinguished because the taxpayer had requested and initiated a simplified settlement procedure. Although the taxpayer paid the first installment, the administration failed to notify a denial of the request, leaving the matter undefined. Consequently, the court ruled that the dispute was no longer active, terminating the proceedings without a substantive decision on the tax liability.

Regesto Legislator

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Art. 6 comma 10 del decreto legge 119 del 2018; Art. 46 comma 3 del D.lgs. 546/1992: When a taxpayer requests a simplified settlement and pays the first installment without receiving a formal denial from the administration, the litigation is extinguished due to the cessation of the subject matter.

Parole chiave

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tax appeal extinguishment simplified settlement procedure first installment payment administrative silence cessation of subject matter tax dispute termination simplified tax procedure vantaggi sociali

Disposizioni normative citate

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Art. 6 comma 10 del decreto legge 119 del 2018 conv. in l. 136/18
Con istanza depositata in data 8 novembre 2018 la contribuente ha formulato istanza per la sospensione del processo ai sensi dell'art. 6 comma 10 del decreto legge 119 del 2018 conv. in l. 136/18, poiché la controversia è definibile ai sensi della predetta normativa.
Art. 46 comma 3 del D.lgs. 546/1992
Le spese delgiudizio sono compensate ai sensi dell’art. 46 comma 3 del D.lgs. 546/1992
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.1104/2013 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e difende ex lege -ricorrente- contro BS IMMOBILIARE DI BIANCHI SIMONA C SAS, elettivamente domiciliata in ROMA VIA F. CORRIDONI 14, presso lo studio dell’avvocato VALENTINI STEFANO (VLNSFN55S27H501Y), rappresentata e difes a dall'avvocato PARDI ARTURO (PRDRTR56C06D969J) -controricorrente- avverso la sentenzadi Comm.

Trib. Reg. delle Marche n. 277/2011 depositata il10/11/2011. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/05/2022dal Consigliere RITA RUSSO. RILEVATO CHE Il presente giudizio ha per oggetto l'impugnazione di un avviso di accertamento fondato sulle risultanze di movimentazioni bancarie di conticorrenti intestati a i soci che non hanno trovato riscontro nella contabilità aziendale della società, né sono state giustificat e dai soggetti accertati. E ’ stato pertanto rideterminato il reddito imponibile della società per l'anno d'imposta 2004 con la conseguente applicazione di sanzioni.

La società ha impugnato l'avviso di accertamento. Il ricorso è stato accolto in primo grado. L'Agenzia delle entrate ha presentato appello che è stato respinto dalla Commissione tributaria regionale . L' A genzia delle entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione affidandosi a quattro motivi. La contribuente ha resistito con controricorso. Con istanza depositata in data 8 novembre 2018 la contribuente ha formulato istanza per la sospensione del processo ai sensi dell'art. 6 comma 10 del decreto legge 119 del 2018 conv. in l. 136/18, poiché la controversia è definibile ai sensi della predetta normativa.

E’ stata successivamente depositata telematicamente istanza di estinzione con atti allegati, dai quali risulta che la contribuente ha presentato domanda di definizione agevolata e pagato la prima rata. Non è stato notificato atto di diniego da parte dell’Amministrazione. Il giudizio ̀ pertanto da dichiarare estinto per cessata materia del contendere. Le spese delgiudizio sono compensate ai sensi dell’art. 46 comma 3 del D.lgs. 546/1992

P.Q.M.

Dichiara l'estinzione del giudizio. Spese compensate. Roma, camera di consig