Italian tax court dismisses appeal as case extinguished by taxpayer's request for simplified settlement payment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the tax appeal extinguished because the taxpayer had requested and initiated a simplified settlement procedure. Although the taxpayer paid the first installment, the administration failed to notify a denial of the request, leaving the matter undefined. Consequently, the court ruled that the dispute was no longer active, terminating the proceedings without a substantive decision on the tax liability.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6 comma 10 del decreto legge 119 del 2018; Art. 46 comma 3 del D.lgs. 546/1992: When a taxpayer requests a simplified settlement and pays the first installment without receiving a formal denial from the administration, the litigation is extinguished due to the cessation of the subject matter.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.1104/2013 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e difende ex lege -ricorrente- contro BS IMMOBILIARE DI BIANCHI SIMONA C SAS, elettivamente domiciliata in ROMA VIA F. CORRIDONI 14, presso lo studio dell’avvocato VALENTINI STEFANO (VLNSFN55S27H501Y), rappresentata e difes a dall'avvocato PARDI ARTURO (PRDRTR56C06D969J) -controricorrente- avverso la sentenzadi Comm.
Trib. Reg. delle Marche n. 277/2011 depositata il10/11/2011. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/05/2022dal Consigliere RITA RUSSO. RILEVATO CHE Il presente giudizio ha per oggetto l'impugnazione di un avviso di accertamento fondato sulle risultanze di movimentazioni bancarie di conticorrenti intestati a i soci che non hanno trovato riscontro nella contabilità aziendale della società, né sono state giustificat e dai soggetti accertati. E ’ stato pertanto rideterminato il reddito imponibile della società per l'anno d'imposta 2004 con la conseguente applicazione di sanzioni.
La società ha impugnato l'avviso di accertamento. Il ricorso è stato accolto in primo grado. L'Agenzia delle entrate ha presentato appello che è stato respinto dalla Commissione tributaria regionale . L' A genzia delle entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione affidandosi a quattro motivi. La contribuente ha resistito con controricorso. Con istanza depositata in data 8 novembre 2018 la contribuente ha formulato istanza per la sospensione del processo ai sensi dell'art. 6 comma 10 del decreto legge 119 del 2018 conv. in l. 136/18, poiché la controversia è definibile ai sensi della predetta normativa.
E’ stata successivamente depositata telematicamente istanza di estinzione con atti allegati, dai quali risulta che la contribuente ha presentato domanda di definizione agevolata e pagato la prima rata. Non è stato notificato atto di diniego da parte dell’Amministrazione. Il giudizio ̀ pertanto da dichiarare estinto per cessata materia del contendere. Le spese delgiudizio sono compensate ai sensi dell’art. 46 comma 3 del D.lgs. 546/1992
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione del giudizio. Spese compensate. Roma, camera di consig