Italian tax court declares tax dispute extinguished due to missed statutory deadline for simplified procedure request.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the tax dispute extinguished because neither party requested the simplified procedure within the statutory deadline of December 31, 2020. The taxpayer and the tax agency failed to file the necessary application, and no objection to the definition was lodged. Consequently, the court ruled that the proceedings terminated automatically, leaving any advanced costs to the party who had prepaid them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, d.l. 119/2018; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The tax procedure for simplified definition extinguishes automatically if the request is not filed by the deadline, unless parties request a hearing date.
Parole chiave
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ETO sul ricorso iscritto al n. 22599/2019.3.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro Asachinnici Di Carubelli Giancarlo E C Snc, Carubelli Giancarlo, Carubelli Gianfranco e Carubelli Marco rappresentati e difesi dall' Avv. Antonioli Franco con domicilio eletto in Roma, via Brenta, n. 2/A, presso lo studio dell'Avv. Stoppani Isabella Maria; avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia sez. staccata di Brescia n. 614/25/17, pronunciata con riferimento agli atti impositivi n. T9M010101638/12, T9M010101639/12, T9M010101640/12 e T9M020101637 )(315 Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata O'7 controversie ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTIN