Tax court process extinguished due to failure to request settlement hearing by December 2020 deadline.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the tax dispute between the Revenue Agency and Chrono Express s.r.l. extinguished because neither party requested a settlement hearing before the December 31, 2020 deadline. The court noted that while a request for extinction of the claim existed, it did not qualify as a settlement hearing request under the relevant law. Consequently, the proceedings terminated automatically, and the costs of the extinguished process remain with the party who advanced them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, d.l. 119/2018; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The tax procedure extinguishes by the expiration of the deadline for requesting a settlement hearing unless the parties specifically request a hearing to fix the date.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
te DECRETO sul ricorso iscritto al n. 16177/2018 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro Chrono Express s.r.I., rappresentata e difesa dall'Avv. Mario Garavoglia e dagli Avv.ti Claudio o Lucisano e Maria Sonia Vulcano, con domicilio eletto in Roma, Via Crescenzio, n. 91, presso lo vvIr studio di questi ultimi; avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte, n. 1695/5/17, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. T7G030300833/2013.
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma 115 6a1, 2022 F.F...:POSITATO