Italian tax court dismisses appeal when tax procedure expires due to lack of settlement request within statutory deadline.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the tax litigation extinguished because neither party requested a settlement hearing before the December 31, 2020 deadline. The taxpayer and the tax agency failed to file the necessary application under Article 6 of Legislative Decree 119/2018, causing the procedural term to lapse. Consequently, the court ruled the process ended automatically, leaving any advanced costs to the party who had prepaid them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, d.l. 119/2018; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The tax procedure extinguishes automatically if neither party requests a settlement hearing within the statutory deadline, terminating the litigation without a substantive judgment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
CRETO sul ricorso iscritto al n. 26395/2017 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro Serena S.r.l., rappresentata e difesa dagli Avv. Vanda Furlan, Franco Domini e Fabiola Furlan Guadagno, con domicilio eletto in Roma, Corso Trieste, n. 90, presso lo studio di quest'ultima; avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania Sezione staccata di Salerno n. 4872/04/2017, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. •D') \,°)\ TF9031305163/2014.
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma2 Il Presidente DEPOSITATO IN CANCELLERIA 0 1 LUG 2022 oggi I