Tax court dismissed taxpayer's appeal as the tax procedure expired due to lack of required settlement request.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court dismissed the taxpayer's appeal because the tax procedure expired on December 31, 2020, due to the absence of a settlement request. The taxpayer argued for a simplified tax definition, but no party submitted the necessary request under Article 6 of the 2018 Decree. Consequently, the court ruled the process extinguished by law, leaving any advanced costs to the taxpayer.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119; The tax procedure extinguishes automatically if the required settlement request is not filed within the statutory deadline, barring further proceedings unless specific conditions for scheduling a hearing are met.
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CRETO sul ricorso iscritto al n. 18767/2017 R.G. proposto da Cianchini Giuseppe, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Cogliati Dezza Alessandro e Berliri Claudio, con domicilio eletto in Roma, via Alessandro Farnese, n. 7, presso lo studio di quest'ultimi; contro Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 1357/14/17, pronunciata con riferimento alli atto impositivo n. TK501R304797/13 Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
ARA ESTINTO IL PROCESSO Rejnia 2 ( C` 2 ZNCIII DEPOSITATO IN CANCELLERIA oca/. O i LU 2.072 11: CANC