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Ordinanza — n. 20963/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows appeal by tax agency due to postal receipt stamp proving timely service.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20963/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the tax agency's appeal against a regional tax commission's dismissal of their appeal. The lower court had declared the appeal inadmissible because the agency submitted only a manual date on the receipt instead of a formal shipping receipt. The court ruled that a mechanical stamp on the receipt serves as valid proof of timely mailing, establishing the 'proof of resistance' doctrine.

Regesto Legislator

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Art. 163 c.p.c.; Art. 360 c.p.c.: When a postal receipt lacks a formal shipping receipt but bears a mechanical stamp or official date, it constitutes valid proof of timely service if the recipient's acceptance date falls within the statutory appeal period.

Parole chiave

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postal receipt validity proof of resistance tax appeal admissibility mechanical stamp evidence timely service requirement Cassazione ordinanza notifica raccomandata inoltro della dichiarazione fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 53, comma 2, D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546
Art. 22, commi 1 e 2, 156 cod. proc. civ.
Art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.
civ., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., e dell'art.2699 cod.
Art. 2699 cod. civ.
Art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.
civ., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per aver erroneamente ritenuto che il deposito dell'avviso di ricevimento (in luogo della ricevuta di spedizione) della raccomandata relativa alla notifica inficiasse l'ammissibilità dell'appello proposto dal contribuente.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. Un., 29 maggio 2017, n. 13452
Cass., Sez. Un., 29 maggio 2017, n. 13452; Cass., Sez.
Cass., Sez. 6^-5, 11 maggio 2018, n. 11559
13452; Cass., Sez. 6^-5, 11 maggio 2018, n. 11559; Cass., Sez.
Cass., Sez. 6A-5, 1 agosto 2018, n. 20407
11559; Cass., Sez. 6A-5, 1 agosto 2018, n. 20407; Cass., Sez.
Cass., Sez. 3 6^-5, 24 giugno 2020, n. 12467
20407; Cass., Sez. 3 6^-5, 24 giugno 2020, n. 12467; Cass., Sez.
Cass., Sez. 5^, 20 novembre 2020, n. 26455
12467; Cass., Sez. 5^, 20 novembre 2020, n. 26455; Cass., Sez.
Cass., Sez. 5^, 10 dicembre 2020, n. 28165
26455; Cass., Sez. 5^, 10 dicembre 2020, n. 28165; Cass., Sez.
Cass., Sez. 5^, 5 marzo 2021, n. 6130
28165; Cass., Sez. 5^, 5 marzo 2021, n. 6130; Cass., Sez.
Cass., Sez. 6^-5, 7 aprile 2021, n. 9284
6130; Cass., Sez. 6^-5, 7 aprile 2021, n. 9284; Cass., Sez.
Cass., Sez. 5^, 9 aprile 2021, n. 9403
9284; Cass., Sez. 5^, 9 aprile 2021, n. 9403).
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 950/2017 R.G., proposto DA l'Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per legge domiciliata; RICORRENTE CONTRO il Consorzio Regionale per le Attività Produttive (C.O.R.A.P.) (già Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Cosenza), con sede in Cosenza, in persona del Commissario Straordinario pro tempore, autorizzato a resistere nel presente procedimento in virtù di deliberazione adottata dal Commissario Straordinario il 10 febbraio 1996, rappresentato e difeso dall'Avv.

Ernesto Scola, con studio in Crotone (indirizzo p.e.c.: emesto.scola@avvocaticrotone.legalmaiLit), ove elettivamente domiciliato, giusta procura in calce al controricorso di costituzione nel presente procedimento; CONTRORICORRENTE AVVERSOla sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale della Calabria il 3 giugno 2016 n. 1231/02/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25 maggio 2022 dal Dott. Giuseppe Lo Sardo; RILEVATO CHE: L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale della Calabria il 3 giugno 2016 n. 1231/02/2016, la quale, in controversia avente ad oggetto l'impugnazione di avviso di liquidazione dell'imposta di registro in dipendenza di sentenza depositata dal Tribunale di Rossano il 21 aprile 2005 n. 399, ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello proposto dalla medesima nei confronti del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Cosenza avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Cosenza il 6 giugno 2012 n. 408/08/2012, con compensazione delle spese giudiziali.

La Commissione Tributaria Regionale ha pronunziato l'absolutio ab instantia sul presupposto che, costituendosi in giudizio, l'appellante avesse omesso di depositare la ricevuta di spedizione del plico ed avesse depositato in sua vece l'avviso di ricevimento della raccomandata. Il ricorso è affidato ad unico motivo. Il Consorzio Regionale per le Attività Produttive (già Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Cosenza) si è costituito con controricorso. Con ordinanza interlocutoria, il collegio ha disposto l'acquisizione del fascicolo di merito, che è stato trasmesso alla Cancelleria di questa Corte.

RILEVATO CHE: Con un unico motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 53, comma 2, e 22, commi 1 e 2, del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546, 156 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., e dell'art.2699 cod. civ., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per aver erroneamente ritenuto che il deposito dell'avviso di ricevimento (in luogo della ricevuta di spedizione) della raccomandata relativa alla notifica inficiasse l'ammissibilità dell'appello proposto dal contribuente. RITENUTO CHE:

1. Il motivo è fondato. 1.1 Invero, è pacifico che, nel processo tributario, non costituisce motivo d'inammissibilità del ricorso (o dell'appello), che sia stato notificato direttamente a mezzo del servizio postale universale, il fatto che il ricorrente (o l'appellante), al momento della costituzione entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della raccomandata da parte del destinatario, depositi l'avviso di ricevimento del plico e non la ricevuta di spedizione, purché nell'avviso di ricevimento medesimo la data di spedizione sia asseverata dall'ufficio postale con stampigliatura meccanografica ovvero con proprio timbro datario.

Solo in tal caso, infatti, l'avviso di ricevimento è idoneo ad assolvere la medesima funzione probatoria che la legge assegna alla ricevuta di spedizione; invece, in loro mancanza, la non idoneità della mera scritturazione manuale o comunemente dattilografica della data di spedizione sull'avviso di ricevimento può essere superata, ai fini della tempestività della notifica del ricorso (o dell'appello), unicamente se la ricezione del plico sia certificata dall'agente postale come avvenuta entro il termine • di decadenza per l'impugnazione dell'atto (o della sentenza) (tra le tante:

Cass., Sez. Un., 29 maggio 2017, n. 13452; Cass., Sez. 6^-5, 11 maggio 2018, n. 11559; Cass., Sez. 6A-5, 1 agosto 2018, n. 20407; Cass., Sez. 3 6^-5, 24 giugno 2020, n. 12467; Cass., Sez. 5^, 20 novembre 2020, n. 26455; Cass., Sez. 5^, 10 dicembre 2020, n. 28165; Cass., Sez. 5^, 5 marzo 2021, n. 6130; Cass., Sez. 6^-5, 7 aprile 2021, n. 9284; Cass., Sez. 5^, 9 aprile 2021, n. 9403). 1.2 Tale ultima affermazione è espressione della c.d. "prova di resistenza", che è stata evocata dalla Sezioni Unite della Corte con riferimento al tema della decorrenza del termine di costituzione dell'appellante che notifichi a mezzo del servizio postale, in base alla quale l'inammissibilità non può essere dichiarata «se la data di ricezione del ricorso, essendo asseverata dall'agente postale addetto al recapito in giorno anteriore alla scadenza del termine per impugnare l'atto o appellare la sentenza, dia obiettiva certezza pubblica della tempestiva consegna del plico all'ufficio postale da parte del notificante per l'inoltro al destinatario» (Cass., Sez.

Un., 29 maggio 2017, n. 13452; Cass., Sez. 6^-5, 24 ottobre 2017, n. 25237; Cass., Sez. 6^-5, 25 ottobre 2017, n. 25400; Cass., Sez. 6^-5, 24 giugno 2020, n. 12467). 1.3 Nella specie, come si desume dalla trascrizione fattane in ricorso (in ossequio al canone dell'autosufficienza), oltre che dalla documentazione annessa al fascicolo di merito e dalla certificazione rilasciata dalla Segreteria della Commissione Tributaria Regionale della Calabria il 23 novembre 2016, l'amministrazione finanziaria aveva depositato l'avviso di ricevimento della raccomandata contenente l'appello con l'indicazione a mezzo di stampigliatura meccanografica della data di spedizione del plico (21 gennaio 2013) e si era costituita in giudizio presso la Segreteria della Commissione Tributaria Regionale della Calabria (20 febbraio 2013) entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione del plico da parte del destinatario (24 gennaio 2013).Per cui, stante la rituale costituzione in giudizio, l'appello dell'amministrazione finanziaria ben poteva essere deciso nel merito.

2. Alla stregua delle suesposte argomentazioni, dunque, valutandosi la fondatezza del motivo dedotto, il ricorso può trovare accoglimento e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio della causa alla Commissione Tributaria Regionale della Calabria, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Commissione Tributaria Regionale della Calabria, in diversa c