Cassation appeal dismissed due to withdrawal; court orders litigation cost compensation instead of double fee.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal extinguished following the appellant's formal withdrawal of the lawsuit. Although the withdrawal was communicated to the opposing party's counsel, the court clarified that such unilateral acts do not require acceptance to terminate proceedings. Consequently, the court ordered the compensation of litigation costs rather than applying the standard double fee for rejected appeals.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 306 c.p.c.; Art. 390 c.p.c.: A withdrawal of a cassation appeal is a unilateral act that extinguishes the proceedings upon communication to the opposing party's counsel, without requiring their acceptance.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13009/2015 R.G. proposto da: D’APICE DOMENICO, rappresentato e difeso dall’avv. Alessandro Ciaccia, in forza di procura in calce al ricorso, ed elettivamente domiciliato, unitamente al medesimo, presso lo studio dell’avv. Luigi Pedretti, in Roma alla via Salvini 2A –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore , elettivamente domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura G enerale dello Stato che la rappresenta e difende –controricorrente – Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo, n. 1300/2/14 pronunciata in data 27 ottobre 2014 e pubblicata in data 18 novembre 2014, non notificata. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21 giugno 2022 dal consiglieredott. Federico Lume. IRPEF Rilevato che:
1. Con avviso di accertamento eseguit o in forma sintetica ai sensi dell'art. 38 d.P.R. 29/09/1973, n. 600, l’Agenzia delle Entrate dell’Aquila rideterminava i redditi di D’Apice Domenico, per l’anno 2006, in base alle spese per incrementi patrimoniali da esso sostenute. Il ricors o del contribuente era rigettato dalla Commissione tributaria provinciale dell’Aquila. La Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo, investita dell’appello, ne dichiarava in parte la inammissibilità e in altra parte lo rigettava nel merito, condannando il ricorrente al pagamento delle spese di lite.
2. Ricorre contro la sentenza della Commissione tributaria regionale Domenico D’Apice, con ottomotivi. Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate. Il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 21 giugno 2022, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380-bis.1, cod. proc. civ., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31 agosto 2016, n.168, conv. in legge 25 ottobre 2016, n.197. Considerato che:
1. L’avv. Alessandro Ciaccia, procuratore costituito munito dei relativi poteri, giusta procura speciale a margine del ricorso, ha depositato al p.c.t., in data 20 aprile 2022, dichiarazione di rinuncia al ricorso. La rinuncia al ricorso per cassazione risulta perfezionata nel caso in cui la controparte ne abbia comunque avuto conoscenza prima dell'inizio dell'udienza, e, trattandosi di atto unilaterale recettizio, produce l'estinzione del processo a prescindere dall'accettazione, che rileva solo ai fini delle spese (Cass., Sez. U., 24/12/2019, n. 34429;
Cass. 29/07/2014, n. 17187). Invero, poiché l'art. 306 c.p.c. non si applica al giudizio di cassazione, la rinuncia al ricorso non integra, come detto, un atto cosiddetto accettizio (che richiede, cioè, l'accettazione della controparte per essere produttivo di effetti processuali), né un atto recettizio in senso stretto, dal momento che l'art. 390, ultimo comma, cod. proc. civ., ne consente - in alternativa alla notifica alle parti costituite – la semplice comunicazione agli avvocati delle stesse, i quali sono investiti dei compiti di difesa, ma non anche della rappresentanza in giudizio delle controparti.
2. Alla luce delle circostanze processuali e della sopravvenuta rinuncia appare necessario compensare le spese di lite del giudizio di legittimità. Non sussistono i presupposti processuali per l'applicazione del pagamento del cd. doppio contributo unificato, di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (Cass. 12/11/2015, n. 23175 in quanto tale disposizione si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica.
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio; compens