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Ordinanza Interlocutoria — n. 20947/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court dismisses appeal due to failure to execute prior contradictory hearing order within statutory time limits.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 20947/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Regional Tax Commission declared the tax authority's appeal inadmissible because the original appeal was not filed within the required sixty-day period following the contradictory hearing order. The authority argued the appeal was timely, but the court found no evidence of compliance with the procedural deadline. Consequently, the court dismissed the appeal and remanded the case to the registry to acquire the necessary case files for further review.

Regesto Legislator

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Art. 22 and Art. 53 of D.Lgs. n. 546/1992; An appeal against a tax assessment is inadmissible if the original appeal is not filed within the statutory period following the contradictory hearing order, rendering the appeal procedurally defective.

Parole chiave

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tax appeal inadmissibility contradictory hearing order statutory time limits procedural defect dismissal Regional Tax Commission contenzioso tributario arretrati d'imposta inoltro della dichiarazione fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 22 of D.Lgs. n. 546/1992
Art. 53 of D.Lgs. n. 546/1992
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Testo completo

la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 26790/2017 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura G enerale dello Stato che la rappresenta e difende –ricorrente – contro NAPOLITANO AURELIO –intimato – nonché AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, quale successore di Equitalia s.p.a. ed Equitalia Servizi di Riscossione s.p.a. - intimata - Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Calabria, n. 948/04/17 pronunciata in data 6 aprile 2017 e pubblicata in data 14 aprile 2017, non notificata. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21 giugno 2022 dal consiglieredott. Federico Lume. IRPEF Rilevato che:

1. La CTR della Calabria dichiarava inammissibile l’appello proposto da Agenzia delle entrate contro la sentenza con cui la CTP di Cosenza, previa riunione di diversi ricorsi proposti da Aurelio Napolitano contro avvisi di accertamento e cartelle di pagamento, li aveva accolti. In particolare, la CTR dichiarava l’appello proposto da Agenzia delle entrate inammissibile poiché non era stata data esecuzione all’ordinanza di integrazione del contraddittorio nel termine di sessanta giorni non essendo stato depositato l’originale del ricorso introduttivo notificato al contraddittore necessario, ai sensi del combinato disposto degli artt. 22 e 53 d.lgs. n. 546 del 1992.

2. Contro tale sentenza propone ricorso per cassazione Agenzia delle Entrate, affidato a due motivi. Sono rimasti intimati Agenzia delle entrate riscossione e Napolitano Aurelio. La causa è stata fissata per l’udienza camerale del 21 giugno 2022. Considerato che: La natura dei motivi dedotti rende necessaria l’acquisizione dei fascicoli dei giudizi di merito.

P.Q.M.

rinvia la causa a nuovo ruolo disponendo l’acquisizione dei fascicoli dei giudiz