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Decreto — n. 20914/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court process extinguished due to failure to request settlement within deadline under D.L. 119/2018.

Numero d'incarto Decreto — n. 20914/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the tax proceeding extinguished because neither party requested a settlement within the statutory deadline. The Regional Tax Commission had issued a decision in 2016, but the parties failed to utilize the special settlement procedure established by Article 6 of D.L. 119/2018 by December 31, 2020. Consequently, the court ruled that the process terminated automatically, leaving any advanced costs to the party who had prepaid them.

Regesto Legislator

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Art. 6, comma 13, D.L. 23 ottobre 2018, n. 119; Art. 391, comma 3, cod. proc. civ.: The tax procedure extinguishes automatically if parties do not request a settlement within the prescribed term, terminating the litigation without a substantive judgment on the merits.

Parole chiave

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tax procedure extinction settlement request deadline D.L. 119/2018 automatic process termination tax litigation exhaustion contenzioso tributario sospensione della riscossione fiscale differimento dell'imposizione

Disposizioni normative citate

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Art. 6, comma 8, 9, 10, D.L. 23 ottobre 2018, n. 119
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l.
Art. 6, comma 13, D.L. 23 ottobre 2018, n. 119
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l.
Art. 391, comma 3, cod. proc. civ.
119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod.
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Testo completo

RETO sul ricorso iscritto al n. 25638/2017 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro Il Sestante S.r.l. (in persona Legale Rappresentante: Maniaci Nino), rappresentata e difesa dagli Avv. Giuseppe Gentile e Francesco Cucinotta, con domicilio eletto in Roma, via Sforza Pallavicini, n. 18, presso lo studio dell'Avv. Rosario Rao; avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia Sezione staccata di Messina n. 3328/27/2016, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. RJF030100139/2006.

Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma /2 _ DEPOSITATO IN CANCELLERIA 3 0 GU 7011 cuqi, iL CANCELLIERE