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Decreto — n. 20911/2022 — snciv Generato dall'IA

Tax appeal dismissed as extinguished by statutory deadline; no request filed to fix hearing date.

Numero d'incarto Decreto — n. 20911/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the tax appeal extinguished because neither party requested a hearing date before the statutory deadline expired. The appellant, S.I.A.T., challenged a regional commission decision regarding a simplified tax definition procedure, but failed to file the necessary request under Article 6 of Legislative Decree 119/2018. Consequently, the court ruled that the process terminated automatically, leaving any advanced costs to the party who had prepaid them.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 6, comma 13, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119; Art. 391, comma 3, cod. proc. civ.: The tax procedure for simplified definitions is extinguished by the expiration of the deadline for requesting a hearing unless the parties explicitly petition the court to fix the date.

Parole chiave

Generato dall'IA
tax procedure extinction simplified definition appeal statutory deadline expiration hearing date request procedural termination

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 6, comma 13, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
29620080068718268 Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l.
Art. 391, comma 3, cod. proc. civ.
119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod.

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Testo completo

ricorso iscritto al n. 5974/2014 R.G. proposto da S.I.A.T. Società industria alberghiera Turistiche s.p.a., in persona del legale rappresentante Castellucci Giovanni, rappresentata e difesa dall'Avv. Cuva Angelo e PalmXeri Giovanni, con domicilio eletto in Roma, Piazza del Fante n. 2, presso lo studio di quest'ultimo; contro Comune di Palermo, in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore Orlando Leoluca, rappresentato e difeso dall'Avv. Modica Salvatore, elettivamente domiciliato in Palermo, Piazza ‹) Marina n. 39, presso l'Avvocatura Comunale (pec s.modica@cert.comune.palermo.it ); avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia n. 169/25/13, (12 pronunciata con riferimento agli atti impositivi n. 29620080068718268 Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma 15 GIU. 2022 re DEPOSITATO IN CANCELLERIA .30GRinn oggi !L CANCELLIERE