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Ordinanza Interlocutoria — n. 20813/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation remands tax appeal to public hearing regarding deductibility of service costs and markups.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 20813/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation remitted the tax appeal to a public hearing rather than issuing a final ruling. The appellant, Dolce Gabbana S.R.L., challenged the tax authority's refusal to deduct specific service costs and markups from their corporate tax base. The court determined that specific legal questions raised by the parties required oral examination before a decision could be rendered.

Regesto Legislator

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Art. 375, second comma, cod. proc. civ.; Art. 380-bis.1, cod. proc. civ.: When the relevance of certain legal issues necessitates a more thorough examination, the court must remand the case to a public hearing for the parties to present their arguments orally.

Parole chiave

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tax appeal remand public hearing requirement deductibility of costs service contract markup corporate tax base procedural remand tax dispute resolution deducibilità dei contributi di mantenimento

Disposizioni normative citate

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Art. 375, second comma, cod. proc. civ.
Considerato che: La rilevanza di alcune delle questioni di diritto sulle quali la Corte è chiamata a pronunciarsi rende opportuna, ai sensi dell’art. 375, secondo comma, cod.
Art. 380-bis.1, cod. proc. civ.
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8118/2014 R.G. proposto da: DOLCE GABBANA S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Gabriele Escalar e dall’avv. Vittorio Giordano, in forza di procura a margine del ricorso ed elettivamente domiciliata in Roma al viale Giuseppe Mazzini n.–ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato ed elettivamente domiciliata presso la stessa in Roma alla via dei Portoghesi n. 12 –controricorrente– Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, n. 111/15/13, pubblicata in data 26 settembre 2013, non notificata. Lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale dott. Giuseppe Fichera che haconcluso per l’accoglimento del ricorso. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9 giugno 2022 dal consiglieredott. Federico Lume. Rilevato che:

1. Con l'avviso di accertamento originariamente impugnato l'Agenzia delle entrate ha effettuato due riprese, in relazione all’anno di imposta 1 aprile 2004-31 marzo 2005: -in primo luogo, ha negato la deducibilità dall'imponibile Ires e Irap di una parte dei compensi versati dalla società a DG Usa in forza di un contratto di service e precisamente:

a) della quota corrispondente al riaddebito del margine di ricarico (mark up);

b) dei costi di alcuni servizi (in particolare ha riconosciuto i costi per commercial sales, executive consultant, advertising Madison sales, advertising all othere non gli altri); - in secondo luogo, ha negato la deducibilità dei corrispettivi versati da Dolce Gabbana s.r.l. a DG Usa in forza di contratto denominato supply agreement.

2. La società ha proposto ricorso davanti alla Commissione tributaria provinciale di Milano che lo ha rigettato.

3. L'appello proposto alla Commissione tributaria regionale della Lombardia è stato parimenti rigettato.

4. Dolce Gabbana s.r.l. propone ricorso affidato a 5 (gruppi di) motivi. Agenzia delle entrate resiste con controricorso. Il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 9 giugno 2022, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380-bis.1, cod. proc. civ., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31 agosto 2016, n. 168, conv. in legge 25 ottobre 2016, n. 197. La ricorrente ha depositato memoria. Considerato che: La rilevanza di alcune delle questioni di diritto sulle quali la Corte è chiamata a pronunciarsi rende opportuna, ai sensi dell’art. 375, secondo comma, cod. proc. civ., la trattazione del ricorso in pubblica udienza.

P.Q.M.

rimette la trattazione del ricorso alla pubblica udienza e rinvia la cau