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Ordinanza Interlocutoria — n. 20812/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remits tax appeal to public hearing due to relevance of legal issues requiring oral debate.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 20812/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court remitted the tax appeal to a public hearing rather than issuing a final judgment. Dolce Gabbana S.R.L. challenged the tax authority's decision regarding withheld taxes on payments to foreign fashion intermediaries. The court determined that specific legal questions raised in the appeal were too relevant to be decided without a public session.

Regesto Legislator

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Art. 375, second comma, cod. proc. civ.; Art. 380-bis, cod. proc. civ.: When legal issues raised in a cassation appeal are sufficiently relevant, the court must remand the case to a public hearing for oral debate before ruling.

Parole chiave

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cassation procedure public hearing requirement relevance of legal issues tax appeal remand oral debate mandate rimborso dei contributi agli stranieri attività lucrativa non dichiarata trattenuta

Disposizioni normative citate

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Art. 375, second comma, cod. proc. civ.
Considerato che: La rilevanza di alcune delle questioni di diritto sulle quali la Corte è chiamata a pronunciarsi rende opportuna, ai sensi dell’art. 375, secondo comma, cod.
Art. 380-bis, cod. proc. civ.
d.l. 31 agosto 2016, n.168, conv. in legge 25 ottobre 2016, n. 197
civ., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31 agosto 2016, n.168, conv. in legge 25 ottobre 2016, n. 197.
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13490/2014 R.G. proposto da: DOLCE GABBANA S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Gabriele Escalar e dall’avv. Vittorio Giordano, in forza di procura a margine del ricorso ed elettivamente domiciliata in Roma al viale Giuseppe Mazzini n.–ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato ed elettivamente domiciliata presso la stessa in Roma alla via dei Portoghesi n. 12 –controricorrente– Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, n. 156/11/13, pronunciata in data 4 ottobre 2013 e pubblicata in data 18 novembre 2013, non notificata. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9 giugno 2022 dal consiglieredott. Federico Lume. Rilevato che:

1. Con avviso di accertamento e separato atto di contestazione sanzioni, per la fattispecie di cui all’art. 13 d.lgs. 471 del 1997, l’Agenzia delle entrate contestava alla Dolce Gabbana s.r.l. la mancata effettuazione della ritenuta d’acconto, nella misura del 30%, di cui all’art. 25, comma 2 , del d.P.R. n. 600 del 1973, con riferimento ai pagamenti effettuati in favore di 3 società inglesi, aventi sede a Londra (Streeters, Intrepid, CLM), quali società intermediarie, in relazione a prestazioni professionali rese da soggetti non residenti, quali stilisti, parrucchieri e truccatori, per sfilate di moda.

2. La Commissione tributaria provinciale di Milano rigettava, con separate decisioni, la n. 126/9/12 e la n. 127/9/12, i ricorsi rispettivamente proposti contro l’atto di contestazione e contro l’avviso di accertamento.

3. La Commissione tributaria regionale della Lombardia rigettavagli appelli.

4. Contro tale sentenza propone ricorso per cassazione Dolce Gabbana s.r.l. sulla base di quattro motivi. Il ricorso è stato notificato all'Agenzia delle entrate che si è costituita con controricorso. Il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 9 giugno 2022, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380-bis.1, cod. proc. civ., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31 agosto 2016, n.168, conv. in legge 25 ottobre 2016, n. 197. La ricorrente ha depositato memoria. Considerato che: La rilevanza di alcune delle questioni di diritto sulle quali la Corte è chiamata a pronunciarsi rende opportuna, ai sensi dell’art. 375, secondo comma, cod. proc. civ., la trattazione del ricorso in pubblica udienza.

P.Q.M.

rimette la trattazione del ricorso alla pubblica udienza e rinvia la ca