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Ordinanza — n. 20809/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax appeal when taxpayer's simplified dispute resolution procedure is confirmed by tax authority.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20809/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the tax litigation extinguished because the subject matter was resolved through a simplified procedure. The taxpayer submitted a request for simplified dispute resolution without receiving a denial from the tax agency, which subsequently confirmed the procedure's regularity. Consequently, the court ruled that no further judicial intervention was necessary as the underlying fiscal controversy had been settled.

Regesto Legislator

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Art. 6 comma 10 D.L. n. 119/2018; When a taxpayer submits a request for simplified dispute resolution and the tax authority confirms its regularity without objection, the judicial proceedings are extinguished due to cessation of the subject matter.

Parole chiave

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simplified dispute resolution tax litigation extinction fiscal procedure confirmation cessation of subject matter tax appeal dismissal spese di difesa spese di gratuito patrocinio tassa di compensazione

Disposizioni normative citate

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Art. 6 comma 10 D.L. n. 119/2018
In data 30 maggio 2019 il procuratore della controricorrente ha depositato istanza per la sospensione del giudizio ai sensi dell'art. 6 comma 10 del D.L.
Art. 46 comma 3 D.lgs. 546/1992
Le spese del giudizio sono compensate ai sensi dell’art. 46 comma 3 del D.lgs.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.19432/2013 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata ex lege in Roma Via dei Portoghesi 12, presso gli uffici dell’ Avvocatura Generale dello Stato che larappresenta e difende -ricorrente- contro CLASS PUBBLICITA' SPA, elettivamente domiciliata in Roma Viale Castro Pretorio, 122, presso lo studio dell’avvocato DI IACOVO TONIO che larappresenta e difende unitamente agli avvocati RUSSO ANDREA e ROSSI BENEDETTA -controricorrente- avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. della LOMBARDIA n. 81/2012depositata il 10/07/2012 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/05/2022dal Consigliere RITA RUSSO. RILEVATO CHE La società CLASS ha impugnato gli avvisi di accertamento relativi ad IVA degli anni 2002-2003-2004. I ricorsi della contribuente, previa riunione, sono stati accolti dal giudice di primo grado. L’Agenzia delle entrate ha proposto appello che è stato respinto dalla Commissione regionale della Lombardia. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l'Agenzia delle entrate affidandosi a due motivi. Si è costituita con controricorso la società contribuente.

In data 30 maggio 2019 il procuratore della controricorrente ha depositato istanza per la sospensione del giudizio ai sensi dell'art. 6 comma 10 del D.L. n. 119/2018 deducendo che la società intende procedere alla procedura di definizione agevolata prevista dalla norma. Fissata l'udienza camerale non partecipata per la trattazione della causa, è stata depositata comparsa di costituzione di nuovi difensori in sostituzione del precedente difensore, esponendo che la società ha presentato domanda di definizione agevolata senza ricevere diniego da parte dell'Agenzia.

La Corte con ordinanza del 20 ottobre 2021ha richiesto informazioni all'Agenzia delle entrate sul regolare perfezionamento della procedura di definizione agevolata da parte della società. È stata quindi depositata la nota della Agenzia delle entrate Direzione provinciale di Milano con la quale si conferma la regolarità della domanda di definizione delle controversie fiscali presentata in data 31 maggio 2019 dalla società. Il giudizio è pertanto da dichiarare estinto per ces sata materia del contendere. Le spese del giudizio sono compensate ai sensi dell’art. 46 comma 3 del D.lgs. 546/1992

P.Q.M.

Dichiara l'estinzione del giudizio. Spese compensate. Roma, camera di