Cassation court dismisses tax agency appeal, ruling VAT applies to settlor, not self-declared trust, in property transfer case.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the tax agency's appeal against a first-instance ruling that imposed VAT on a property transfer involving a self-declared trust. The agency argued that the lack of civil subjectivity for the trust should not automatically negate its tax subjectivity, but the court held that the trust is not a passive subject for VAT. Consequently, the tax liability falls on the settlor, who holds the VAT number, confirming the lower court's decision to apply VAT rather than the proportional registration tax.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 4 DPR 633/1972; Art. 1 Tariffa allegato I DPR 131/1986: In cases of self-declared trusts, the tax subject for VAT is the settlor, not the trust, as the trust lacks independent tax capacity and the transaction represents a real enrichment of the settlor.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.35808/2019 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata ex lege in Roma Via dei Portoghesi 12, presso l’ Avvocatura Generale dello Stato che larappresenta e difende -ricorrente- contro GESAFIN SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del suo legale rappresentante elettivamente domiciliato in Roma Via dei Gracchi, 6, presso lo studio dell’av v. LUCARELLI FEDERICO (LCRFRC71D24H501H) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso la sentenza di COMM.TRIB.REG. del LAZIO n. 2497/2019 depositata il 18/04/2019 ;u dita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/05/2022dal Consigliere RITA RUSSO.
RILEVATO CHE Con avvio di liquidazione 150220112759 l'Agenzia delle Entrate ha richiesto il pagamento delle maggiori imposte di registro, ipotecaria e catastale, complessivamente pari a Euro 22.170,00, dovute in relazione all'atto del 25 febbraio 2015,ai rogiti del Notaio Mariconda. Con tale atto la società Gesafin Immobiliare Srl che si poneva, al tempo stesso, quale disponente e quale trustee di un trust "auto- dichiarato" ("Trust Stabilimento di San Severo"), aveva trasferito l'intera proprietà superficiaria, con diritto di superficie anche sulle aree pertinenziali, di un complesso immobiliare sito nel Comune di San Severo, in favore delle società Sagedil S.r.l. (quanto ai nove decimi) e Rhe S.p.A. (quanto al decimo residuo), verso un corrispettivo di Euro 450.000,00.
L'atto in esame veniva sottoposto al regime di imposizione Iva, ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972. L'Ufficio procedente, tuttavia, riteneva non sussistenti per il trust i requisiti soggettivi previsti, ai fini dell'applicazione del regime di tassazione proprio dell'Iva, dal D.P.R. n. 633 del 1972e applica va , in luogo dell'Iva, l'imposta proporzionale di registro. La società ha proposto ricorso, rilevando che la cessione immobiliare era assoggettabile ad Iva. Il ricorso è stato accolto in primo grado. L'Agenzia delle entrate ha proposto appello che la Commissione tributaria regionale del Lazio ha respinto ritenendo che la cessione de quo è soggetta ad imposizione Iva poiché la normativa vigente in materia di imposte indirette non riconosce al trust un'autonoma soggettività tributaria e quindi le imposte sulla cessione vanno applicate al trustee, che è soggetto giuridico provvisto di partita Iva.
Avverso la predetta sentenza propone ricorso l'Agenzia delle entrate affidandosi a un motivo. Si è costituita con controricorso la società ed ha presentato memoria. L a causa è stata trattata all'udienza camerale non partecipata del 26 maggio 2022. RITENUTO CHE 1.- P reliminarmente si osserva che l' A genzia delle entrate ha evidenziato che con riferimento all’atto impositivo oggetto del presente giudizio, pende un altro ricorso per c assazione proposto dalla stessa Agenzia (RG n. 27399/2018 ) , avverso la sentenza che aveva accolto il ricorso proposto dal Notaio rogante.
Il ricorso di cui l'Agenzia evidenzia la pendenza, al la data della odierna camera di consiglio risulta già definito con ordinanza numero 17563 del 2021, che ha respinto l'impugnazione dell'Agenzia. 2.-La ricorrente propone in questa sede un unico motivo di ricorso, deltutto analogo a quello proposto nel giudizio RG n. 27399/2018 lamentando la violazione e falsa applicazione dell'art. 4 del DPR 26 ottobre 1972 n. 633 e dell'art . 1 della T ariffa , a llegato primo , de l DPR n. 131 del 1986 letti unitariamente all'art . 73 comma primo lett.B) e C) della legge n. 296 del 2006 L'Agenzia critica la ratio decidendi della sentenza impugnata e cioè la riconducibilità dell'atto di disposizione patrimonialeal disponente (dotato di partita Iva); secondo l'Agenzia la carenza di soggettività del trust sul piano dei rapporti di natura civilistica non implica di per sé, automaticamente , la negazione di un'analoga soggettività o comunque di una capacità di porsi quale centro di imputazione di rapporti e obbligazioni ai diversi e distinti fini tributari.
Il motivo è infondato. In conformità aquanto già affermato da questa Corte nella ordinanza 17563/2021 si può affermare che nel caso in esame non si tratt a di imposta che grava sul trust ma sul settlor (disponente), sicchè occorre avere riguardo alla qualifica di quest'ultimo. Infatti, va premesso che tra gli atti di "costituzione di vincoli di destinazione", rientra anche il trust e che ciò è stato interpretato nel senso che la costituzione del vincolo di destinazione di cui al D.L. n. 262 del 2006, art. 2, comma 47, conv. in L. n. 286 del 2006, non costituisce autonomo presupposto impositivo, per il quale risulta necessario un effettivo trasferimento di ricchezza mediante attribuzione patrimoniale stabile e non meramente strumentale.
Conseguentemente è stato ritenuto che nel caso di trust cd. autodichiarato non ricorre il presupposto del reale arricchimento mediante effettivo trasferimento di beni e diritti, in quanto il disponente beneficerà i suoi discendenti o se stesso, se ancora in vita, al momento della scadenza (Cass. n. 8082 del 23/04/2020; n. 16699 del 21/06/2019; n. 19167 del 17/07/2019; n. 31445 del 05/12/2018; n. 21614 del 26/10/2016). E va ribadito come il trust non sia soggetto passivo di imposta di registro o di Iva in quanto l'unica ipotesi in cui è prevista la soggettività passiva tributaria del trust è quella di cui al TUIR, art. 73, in tema di IRES.
Ne consegue che la qualifica del soggetto Iva va ricercata in colui che è soggetto all'imposta, ossia nel disponente, che, nel caso in esame, era soggetto Iva. Ne consegue il rigetto del ricorso.Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta ricorso e condanna l' A genzia delle entrate alle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 2.200,00per compensi oltre euro 200,00 per spese non documentabili , rimborso