Italian Supreme Court dismisses appeal due to parties' settlement and extinguishes litigation with cost compensation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal extinguished because the parties had mutually agreed to settle the dispute and compensate each other for litigation costs. Although the appellant initially filed a cassation request against a tax commission's decision, they subsequently renounced the appeal in favor of a settlement, which the respondent accepted. Consequently, the court ruled that no further proceedings were necessary and ordered the full compensation of legal expenses.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 164 c.p.c.; Art. 13 comma 1-quater DPR 30/05/2002 n. 115: When parties mutually agree to settle a case and compensate litigation costs, the judgment becomes extinguished and the unitary contribution is not due.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
nte ORDINANZA sul ricorso 6723-2013 proposto da: ANCONA ENTRATE S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio dell'Avvocato LUIGI PETTINARI, rappresentata e difesa dall’Avvocato ALESSANDRO LUCCHETTI giusta procura in atti -ricorrente– contro CARLETTI FIAMMETTA, elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio dell'Avvocato ENRICA INGHILLERI, rappresentata e difesa dall’Avvocato MARCO GIORGETTI giusta procura in atti -controricorrente – Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Oggetto Dott. DOMENICO CHINDEMI - Presidente - TRIBUTI Dott. LIBERATO PAOLITTO - Consigliere - Dott.ssaRITA RUSSO - Consigliere - Ud.15/6/2022 - CC Dott. GIUSEPPE LO SARDO - Consigliere - R.G.N.6723/2013 Dott.ssaANTONELLA DELL’ORFANO - Rel. Consigliere - avverso la sentenza n. 111/2012 della Commissione Tributaria Regionale delle MARCHE, depositata il 7/08/2012; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/6/2022 dal Consigliere Relatore Dott.ssa ANTONELLA DELL'ORFANO RILEVATO CHE Ancona Entrate S.r.L. propone ricorso, affidato a tre motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale delle Marche aveva respinto l’appello avverso la sentenza n. 235/1/2010 della Commissione Tributaria Provinciale di Ancona, in accoglimento del ricorso proposto da Fiammetta Carletti avverso avviso di accertamento TOSAP 2005; la contribuenteresiste con controricorso CONSIDERATO CHE 1.1. preliminarmente, la Corte rileva che con istanza depositata in data 23.10.2018, la ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso per avere le parti transatto la causa , chiedendo l’integrale compensazione delle spese di lite; 1.2. a tale atto ha prestato adesione la controricorrente; 1.3. va quindi dichiarata l’estinzione del giudizio con compensazione integrale delle spese di lite; 1.4. non ricorrono i presupposti per l'ulteriore versamento del contributo unificato (D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1- quater, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012, n. 228)in quanto la ratio di detta disposizione - orientata a scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose (cfr., ex plurimis, Cass., 18 gennaio 2019, n. 1343;
Cass., 25 luglio 2017, n. 18348; Cass., 2 luglio 2015, n. 13636) -induce ad escludere che il meccanismo sanzionatorio ivi previsto sia applicabile in ipotesi di inammissibilità, come nella specie, sopravvenuta (cfr. Cass., 6 agosto 2020, n. 16765; Cass., 7 dicembre 2018, n. 31372; Cass., 7 giugno 2018, n. 14782; Cass., 10 febbraio 2017, n. 3542; Cass., 2 luglio 2015, n. 13636)
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio; compensa le spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da remoto, della Corte di