Cassation court dismisses appeal as tax dispute extinguished by statutory time limit under D.L. 119/2018.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court dismissed the appeal against a regional tax commission decision, ruling the underlying tax dispute extinguished by the expiration of a statutory deadline. The taxpayer and the tax authority failed to submit a request for hearing or a denial of definition by December 31, 2020, triggering automatic extinction under Article 6 of D.L. 119/2018. Consequently, the court declared the proceedings terminated and assigned procedural costs to the party that had advanced them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, D.L. 119/2018; Art. 391, comma 3, c.p.c.: When parties fail to request a hearing or obtain a denial of definition within the prescribed period, the tax proceeding extinguishes automatically, and the court dismisses subsequent appeals without examining the merits.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
RETO sul ricorso iscritto al n. 22514/2018 R.G. proposto da Montanari Francesco, rappresentato e difeso dall'Avv. Luca Bellini, con domicilio eletto in Roma, via Quintino Sella, n. 41, presso lo studio dell'Avv. Camilla Bovelacci; contro Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell'Emilia Romagna n. 1180/06/2018, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. THQ011N00713.
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere le l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ES