Court dismisses appeal as tax dispute extinguished by statutory time limit under Art. 6 D.L. 119/2018.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the appeal against a regional tax commission decision, ruling the underlying tax dispute extinguished by the expiration of a statutory deadline. The taxpayer and the tax authority failed to file a request for hearing extension before December 31, 2020, as required by Article 6 of Legislative Decree 119/2018. Consequently, the court declared the process extinguished and assigned the costs to the party that had advanced them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119; Art. 391, comma 3, c.p.c.: When the statutory period for requesting a hearing extension expires without a valid request, the tax dispute process extinguishes, and the party who advanced the costs bears the expenses.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
ETO sul ricorso iscritto al n. 23757/2017 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro Martucci Impianti Industriali Sri rappresentata e difesa dall' Avv. Stevanato Luca, Taverna Salvatore e Stefanini Anna con domicilio eletto in Roma, piazza Mincio, n. 2, presso lo studio di quest'ultimi; avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio sez. staccata di Latina n. 1062/18/17, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. TKQ033A02397/12.
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del di. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del di. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIA