Italian tax court case dismissed due to expiration of simplified procedure deadline without party request.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the tax proceeding extinguished because neither party requested a hearing extension before the December 31, 2020 deadline. Parsitalia General Contractor challenged a regional tax commission decision regarding a simplified tax definition procedure, while Roma Capitale defended the statutory time limits. The court ruled that without an explicit request to fix a hearing date, the process automatically expired, leaving costs to the party who advanced them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, d.l. 119/2018; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The simplified tax procedure extinguishes automatically upon the statutory deadline if no party requests a hearing date, and the process terminates without a substantive judgment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ETO sul ricorso iscritto al n. 18427/2018 R.G. proposto da Parsitalia General Contractor S.r.l. con socio unico in liquidazione (in persona liquidatore: Mazzei Roberto), rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Puoti, con domicilio eletto in Roma, via Panama, n. 68, presso lo studio del suddetto professionista; contro Roma Capitale, con sede in Roma, in persona della Sindaca pro tempore Avv. Virginia Raggi, rappresentata e difesa dall'Avv. Domenico Rossi, domiciliata presso gli Uffici dell'Avvocatura capitolina, siti in Roma via del Tempio di Giove n. 21; avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 7379/09/2017, pronunciata con riferimento all'atto n. 662089352.
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata be- della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, 39V convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma z_ f i ! G „ i 20