Tax court case dismissed due to expiration of simplified settlement procedure deadline under D.L. 119/2018.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the tax proceeding extinguished because neither party requested the simplified settlement procedure by the December 31, 2020 deadline. The taxpayer and the Revenue Agency failed to submit the necessary request within the statutory timeframe, causing the process to terminate automatically. Consequently, the court ruled that the procedural extinction took effect, leaving the case without a substantive judgment on the tax dispute.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, D.L. 119/2018; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The simplified settlement procedure for tax disputes expires automatically if the request is not filed by the deadline, extinguishing the proceeding and leaving costs to the party who advanced them.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
ETO sul ricorso iscritto al n. 25655/2017 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro Il Sestante Srl, rappresentata e difesa dall' Avv. Gentile Giuseppe e Cucinotta Francesco con domicilio eletto in Roma, via Sforza Pallavicini, n. 18, presso lo studio dell'Avv. Rao Rosario; avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia sez. staccata di Messina n. 3327/27/16, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. RJF030100128/06.
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ES