Tax court process extinguished due to missed deadline for simplified procedure request under 2018 tax law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the tax litigation process extinguished because the taxpayer failed to submit a simplified procedure request by the December 31, 2020 deadline. The taxpayer argued for a hearing under civil procedure rules, but the court found no valid objection to the statutory time limit. Consequently, the court ruled that the process ended automatically and the costs of the expired proceedings remain with the party who advanced them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, d.l. 119/2018; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The process is extinguished if the simplified procedure request is not filed by the statutory deadline, and the party bearing the costs of the expired proceedings remains the one who advanced them.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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RETO sul ricorso iscritto al n. 25669/2018 R.G. proposto da Dmd Solofra Spa, rappresentata e difesa dall' Avv. Preziosi Claudio, con domicilio eletto in Roma, via Terenzio, n. 10, presso lo studio di quest'ultimo; contro Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona d Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; avverso la sentenza della Commissione tributaria regicnale della Campania sez. staccata di Salerno n. 6027/5/17, pronunciata con riferimento all' atto impositivo n. RE10301015:172007 Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'ari:. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle pari ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.i. n. 119 cel 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente a la declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo cornrna dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. E, del dl. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma 20/6/202_2_ t Il Presi