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Decreto — n. 20675/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court declares tax dispute process extinguished due to failure to request simplified settlement within deadline.

Numero d'incarto Decreto — n. 20675/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione declared the tax litigation process extinguished because neither party requested the simplified settlement procedure by the statutory deadline. The Regional Tax Commission had previously ruled on the tax assessment, but the parties failed to utilize the expediated path provided by the 2018 decree. Consequently, the court applied the law to terminate the proceedings and assign costs to the party that had advanced them.

Regesto Legislator

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Art. 6, comma 13, d.l. 119/2018; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The process extinguishes by lapse of time if parties do not request simplified settlement, with costs borne by the anticipator.

Parole chiave

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process extinguishment simplified settlement tax dispute procedure statutory deadline lapse costs allocation rule ricupero d'imposta detrazioni e rimborsi sospensione della riscossione fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 6, commi 8, 9 e 10, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l.
Art. 6, comma 13, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l.
Art. 391, comma 3, cod. proc. civ.
119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod.
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Testo completo

sul ricorso iscritto al n. 23650/2018 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro Paribas Cardif Vita Compagnia di Assicurazione e Riassicurazione S.p.A., rappresentata e difesa dall'Avv. Gabriele Escalar, con domicilio eletto in Roma, viale Giuseppe Mazzini, nr. 11 presso lo studio del suddetto professionista; avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 306/09/2018, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. TMBIR6C00016/2012.

Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere Agg2b, l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del di. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma , 2opPoZ2- / Il PresicOente, - DEPOSITATO IN CANCELLERIA ,.icx3,71. 2 8 G I 2022 1 ,1-:? .RTO