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Ordinanza — n. 20628/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to failure to properly notify the withdrawal of the appeal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20628/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared the cassation appeal inadmissible because the applicant's withdrawal was neither notified to the parties nor communicated to their lawyers. Although the applicant had adhered to the 'rottamazione' tax relief scheme, the lack of formal notification meant the withdrawal could not extinguish the proceedings. Consequently, the Court ruled the appeal inadmissible and ordered the compensation of litigation costs between the parties.

Regesto Legislator

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Art. 390, ultimo comma, cod. proc. civ.; The withdrawal of a cassation appeal must be formally notified to the parties or communicated to their lawyers to be effective; failure to comply renders the appeal inadmissible despite the applicant's intent to withdraw.

Parole chiave

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cassation appeal withdrawal formal notification requirement inadmissibility due to defect rottamazione tax relief compensation of litigation costs procedura di rivendicazione nel pignoramento opposizione al precetto esecutivo sospensione della riscossione fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 390, ultimo comma, cod. proc. civ.
Va comunque dichiarata l'inammissibilità del ricorso stesso, secondo il principio di diritto che «A norma dell'art. 390, ultimo comma, cod.
art. 3 d.l. n. 119 del 2018
Nelle more, il ricorrente ha comunicato di aver aderito alla rottamazione TER ex art. 3 d.l. n. 119 del 2018 e di voler rinunciare al ricorso.
D.P.R. n. 602 del 1973
72 bis d.P.R. n. 602 del 1973.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, Sentenza n. 3876 del 18/02/2010
Cass. n. 14782 del 2018
3876 del 18/02/2010; Cass. n. 14782 del 2018; Cass.
Cass. n. 13923 del 2019
14782 del 2018; Cass. n. 13923 del 2019).
Cass. n. 5497/2017
Le spese del giudizio di legittimità possono essere compensate tra le parti, trattandosi di rinuncia determinata dall'adesione alla definizione agevolata prevista dalla legge (Cass. n. 5497/2017); non sussistono, inoltre, i presupposti per imporre alla ricorrente il pagamento del c.d.
Cass. n. 23175 del 12/11/2015
"doppio contributo", posto che la causa di inammissibilità del ricorso è sopravvenuta (Cass. n. 23175 del 12/11/2015; Cass.
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23608/2018 R.G. propostg da • r•v•zò o v• IZZO BIAGIO, rappresentato e difeso dall'avv. /Maria Izz-ol in forza di procura speciale a margine del ricorso Mana.izzogàvvocatiav-éltifiopec.itA ( C' t Vi — ( kj; cen ricorrente AJV. Ct 1/42 t .a 2 2_ U CCAA, contro AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici in Roma via dei Portoghesi n. 12 è dorniciliate per legge; - controricorrente - avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania n. 494/11/2018 depositata il 22.01.2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08.06.2022 dal Consigliere Giovanni La Rocca. RILEVATO CHE: La CTR Campania, con la sentenza sopra indicata, ha accolto l'appello di Equitalia Sud spa avverso la sentenza n. 8995/01/15 della CTP Napoli che aveva accolto il ricorso proposto dal contribuente Biagio Izzo contro l'atto di pignoramento presso terzi ex art. 72 bis d.P.R. n. 602 del 1973. Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione il contribuente. Si è costituita con controricorso l'Agenzia delle Entrate. Nelle more, il ricorrente ha comunicato di aver aderito alla rottamazione TER ex art. 3 d.l. n. 119 del 2018 e di voler rinunciare al ricorso.

CONSIDERATO CHE: L'atto di rinuncia non risulta notificato o comunicato all'Agenzia. Va comunque dichiarata l'inammissibilità del ricorso stesso, secondo il principio di diritto che «A norma dell'art. 390, ultimo comma, cod. proc. civ., l'atto di rinuncia al ricorso per cassazione deve essere notificato alle parti costituite o comunicato agli avvocati delle stesse, che vi appongono il visto; ne consegue che, in difetto di tali requisiti, l'atto di rinuncia non è idoneo a determinare l'estinzione del processo, ma, poiché è indicativo del venir meno dell'interesse al ricorso, ne determina comunque l'inammissibilità» (Sez.

U, Sentenza n. 3876 del 18/02/2010; Cass. n. 14782 del 2018; Cass. n. 13923 del 2019). Le spese del giudizio di legittimità possono essere compensate tra le parti, trattandosi di rinuncia determinata dall'adesione alla definizione agevolata prevista dalla legge (Cass. n. 5497/2017); non sussistono, inoltre, i presupposti per imporre alla ricorrente il pagamento del c.d. "doppio contributo", posto che la causa di inammissibilità del ricorso è sopravvenuta (Cass. n. 23175 del 12/11/2015; Cass. n. 14782 del 2018); p.q.m. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese del giudizio di legittimità.

Roma, 08.06.2022 IL P