Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 20627/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to voluntary withdrawal by the taxpayer under Article 390 of the Code of Civil Procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20627/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible and extinguished the proceedings following the taxpayer's formal withdrawal. Biagio Izzo had previously challenged a tax assessment by Equitalia Sud spa, but the Regional Tax Commission had already rejected his appeal. The court ruled that the process terminated under Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure because the plaintiff voluntarily abandoned the litigation.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 390, 391 c.p.c.: When a party voluntarily withdraws from the proceedings, the process is extinguished without the need to decide on costs if the opposing party has not defended itself.

Parole chiave

Generato dall'IA
voluntary withdrawal extinction of proceedings Code of Civil Procedure taxpayer appeal inadmissible cassation ritiro dell'istanza giudiziaria conseguenze del ritiro declinatoria di competenza

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 390 c.p.c.
CONSIDERATO CHE: Visto l'atto di rinuncia, sottoscritto dalla parte personalmente e dal difensore, può dichiararsi l'estinzione del processo ai sensi degli art. 390 e 391 c.p.c.
Art. 391 c.p.c.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 29032/2014 R.G. proposto da IZZO BIAGIO, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Izzo in forza di procura speciale a margine del ricorso pec maria.izzo@avvocatiavellinopec.it; ricorrente contro EQUITALIA SUD spa, - intimata - avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania n. 4016/2017 depositata il 05.05.2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08.06.2022 dal Consigliere Giovanni La Rocca. t RILEVATO CHE: La CTR Campania, con la sentenza sopra indicata, ha dichiarato inammissibile l'appello del contribuente avverso la sentenza n. 982/01/15 della CTP Avellino che aveva rigettato il ricorso proposto dal contribuente Biagio Izzo contro cartella di pagamento emessa da Equitalia Sud spa.

Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione il contribuente. E' rimasta intimata Equitalia Sud spa. Nelle more, il ricorrente ha comunicato di aver aderito alla rottamazione TER ex art. 3 d.l. n. 119 del 2018 e di voler rinunciare al ricorso. CONSIDERATO CHE: Visto l'atto di rinuncia, sottoscritto dalla parte personalmente e dal difensore, può dichiararsi l'estinzione del processo ai sensi degli art. 390 e 391 c.p.c. Non vi è da decidere sulle spese poichè Equitalia non ha svolto difese. p.q. dichiara l'estinzione del processo; nul