Italian tax court dismisses appeal due to settlement agreement and payment of outstanding tax debt.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the tax litigation extinguished because the taxpayer submitted a settlement request and paid the outstanding tax installment. The taxpayer, a financial promoter, had previously challenged an assessment denying costs and VAT deductions for non-existent invoices. The court ruled that the dispute was resolved by the parties' agreement and the fulfillment of payment obligations.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, d.l. n. 119/2018; When a taxpayer requests the termination of proceedings and pays the due amount, the court must declare the process extinguished for cessation of the subject matter of the dispute.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28060 del ruolo generale dell'anno 2018 proposto da: Agenzia delle entrate, in persona del direttore generale pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui Uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, è domiciliata; - ricorrente - contro Dalla Torre Annarita, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Riccardo Artico e Giuseppe Marini per procura speciale allegata all'atto di costituzione del 3 maggio 2022, elettivamente domiciliata in Roma, via di Villa Sacchetti, n. 9, presso lo studio dei medesimi difensori; - controricorrente - t per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto, n. 237/5/2018, depositata in data 26 febbraio 2018; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19 maggio 2022 dal Consigliere Giancarlo Triscari; rilevato che: dall'esposizione in fatto della pronuncia impugnata si evince che: l'Agenzia delle entrate aveva notificato ad Annarita Dalla Torre, esercente l'attività di promotore finanziario, un avviso di accertamento, relativo all'anno 2009, con il quale erano stati disconosciuti i costi dedotti e l'iva detratta relativi a fatture emesse nei suoi confronti dalla società Real service s.r.l. in quanto ritenute oggettivamente inesistenti; avverso l'atto impositivo la contribuente aveva proposto ricorso che era stato rigettato dalla Commissione tributaria provinciale di Treviso; avverso la pronuncia del giudice di primo grado la contribuente aveva proposto appello; la Commissione tributaria regionale del Veneto ha accolto l'appello; l'Agenzia delle entrate ha quindi proposto ricorso per la cassazione della sentenza affidato a tre motivi di censura; la contribuente si è costituita con atto del 3 maggio 2022; considerato che: ai fini della definizione della presente controversia va dato atto che parte ricorrente, con l'atto di costituzione del 3 maggio 2022, notificato all'Agenzia delle entrate, ha evidenziato di avere presentato domanda di definizione della controversia ai sensi dell'art. 6, d.l. n. 119/2018 ed ha chiesto dichiararsi l'estinzione del giudizio e la cessazione della materia del contendere; dalla documentazione prodotta si evince che la contribuente ha presentato la domanda di definizione della controversia relativa all'avviso di accertamento oggetto di controversia ed ha provveduto, altresì, al pagamento dell'unica rata dovuta; va quindi dichiarata l'estinzione del processo per cessata materia del contendere con spese a carico della parte che le ha anticipate;
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P.Q.M.
La Corte: dichiara l'estinzione del processo per cessata materia del contendere con spese a carico della parte che le ha anticipate. Così deciso in