Italian tax court dismisses appeal due to settlement of tax dispute by taxpayer payment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the tax litigation extinguished because the taxpayer settled the dispute by paying the assessed amount. The taxpayer had previously lost appeals against an audit notice for 2012 revenue and taxes, prompting this cassation appeal. The court ruled that since the underlying matter was resolved by payment, the legal controversy ceased to exist.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, d.l. n. 119/2018; When a taxpayer settles a tax dispute by paying the assessed amount, the legal controversy ceases to exist, resulting in the extinction of the ongoing judicial proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15043 del ruolo generale dell'anno 2018 proposto da: DBS Servizi Petroliferi s.r.I., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'Avv. Salvatore Lo Giudice per procura speciale allegata al ricorso, elettivamente domiciliata in Roma, via Arno, n. 38, presso lo studio dell'Avv. Gianluca Moncada; - ricorrente - contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore generale pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui Uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, è domiciliata; - controricorrente - per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, n. 4381/8/2017, depositata in data 7 novembre 2017; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19 maggio 2022 dal Consigliere Giancarlo Triscari; rilevato che: dall'esposizione in fatto della pronuncia impugnata si evince che: l'Agenzia delle entrate aveva notificato alla società DBS Servizi Petroliferi s.r.l. un avviso di accertamento, relativo all'anno 2012, con il quale erano stati contestati maggiori ricavi, con conseguenti maggiori Ires, Irap e Iva; avverso l'atto impositivo la contribuente aveva proposto ricorso che era stato rigettato dalla Commissione tributaria provinciale di Agrigento; avverso la pronuncia del giudice di primo grado la contribuente aveva proposto appello; la Commissione tributaria regionale della Sicilia ha rigettato l'appello; la società ha quindi proposto ricorso per la cassazione della sentenza affidato a due motivi di censura, cui ha resistito l'Agenzia delle entrate depositando controricorso; considerato che: ai fini della definizione della presente controversia va dato atto che parte ricorrente, con atto depositato il 14 giugno 2019, ha evidenziato di avere presentato domanda di definizione della controversia ai sensi dell'art. 6, d.l. n. 119/2018; dalla documentazione prodotta si evince che la contribuente ha presentato la domanda di definizione della controversia relativa all'avviso di accertamento oggetto di controversia ed ha provveduto, altresì, al pagamento dell'unica rata dovuta; va quindi dichiarato l'estinzione del processo per cessata materia del contendere con spese a carico della parte che le ha anticipate;
P.Q.M.
La Corte:dichiara l'estinzione del processo per cessata materia del contendere con spese a carico della parte che le ha anticipate. Così deciso in Roma, add