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Ordinanza — n. 20621/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed; client withdrew appeal after lower court upheld tax authority's VAT recovery decision.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20621/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the cassation appeal extinct because the appellant formally withdrew the request on April 22, 2022. The underlying dispute involved the tax authority recovering VAT and costs after failing to locate physical assets claimed for deduction, a decision upheld by the appellate court despite generic invoices. Since the appellant voluntarily abandoned the litigation, the court ordered the mutual compensation of legal expenses.

Regesto Legislator

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Art. 6 comma 1 del d.l. n. 193/16; When a party formally renounces a cassation appeal, the proceedings are extinguished and legal costs are mutually compensated.

Parole chiave

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cassation appeal withdrawal extinction of proceedings mutual compensation of costs VAT recovery dispute tax administration litigation dichiarazione fiscale tardiva indagine per frode iva sospensione della riscossione fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 6 comma 1 del d.l. n. 193/16
12948/2015 Angelina-Maria Pe sore il ricorrente ha aderito alla definizione del ruolo ex art. 6, comma 1, del d.l.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 12948 del ruolo generale dell'anno 2015, proposto da Fallimento di s.r.l. BE, in persona del curatore pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura speciale a margine del ricorso, dall'avv. Silvio D'Andrea, col quale elettivamente si domicilia in Roma, alla via Federico Confalonieri, n. 5, presso lo studio dell'avv. Andrea Manzi -ricorrente- contro Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso gli uffici della quale in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, si domicilia -controricorrente- per la cassazione della sentenza n. 6054/2014 della Commissione tributaria regionale della Lombardia, depositata in data 20 novembre 2014;

RG n. 12948/2015 Angelina-Mari ore udita la relazione resa nella camera di consiglio del 22 aprile 2022 dal consigliere Angelina-Maria Perrino. Rilevato che: - emerge dalla sentenza impugnata che, in esito a una richiesta di rimborso dell'iva ex art. 30, comma 3, lett. c), del d.P.R. n. 633/72, scaturente dall'acquisto di beni ammortizzabili, l'Agenzia delle entrate ha proceduto a una verifica, ma pur avendo ricevuto le fatture concernenti l'acquisto dei beni strumentali da cui la richiesta di rimborso era scaturita, non ha riscontrato l'esistenza fisica dei beni che ne erano oggetto; - ne è scaturito un avviso di accertamento col quale è stata recuperata materia imponibile ai fini irpeg e irap mediante la deduzione di minori costi e iva, disconoscendo le detrazioni operate e che, sebbene riferito all'anno d'imposta 2001, è stato notificato al curatore della società, nel frattempo fallita, il 29 dicembre 2011, fruendo del raddoppio dei termini di decadenza ex art. 43 del d.P.R. n. 600/73 e 57 del d.P.R. n. 633/72; - il curatore ha impugnato l'avviso, senza successo né in primo, né in secondo grado; - in particolare, il giudice d'appello ha anzitutto affermato la sussistenza dei presupposti per il raddoppio dei termini di decadenza; quindi, nel merito, ha sottolineato che non v'è prova né dell'esistenza, né a maggior ragione della riferibilità dei beni all'esercizio dell'attività d'impresa, a fronte, tra l'altro, della genericità delle fatture; - contro questa sentenza propone ricorso la società per ottenerne la cassazione, che affida a tre motivi e illustra con memoria corredata di documenti, cui l'Agenzia delle entrate risponde con controricorso.

Considerato che: RG n. 12948/2015 Angelina-Maria Pe sore il ricorrente ha aderito alla definizione del ruolo ex art. 6, comma 1, del d.l. n. 193/16, come convertito, e ha rinunciato al ricorso; la rinuncia è stata notificata all'Agenzia delle entrate; le spese vanno compensate. Per questi motivi dichiara estinto il giudizio e compensa le spese. Così deciso in Roma, il 22 aprile 20