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Ordinanza Interlocutoria — n. 20618/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court dismisses appeal and remands case to acquire full case files for procedural review.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 20618/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione dismissed the tax agency's appeal against the regional commission's decision regarding income reconstruction. The lower court had partially accepted the taxpayers' arguments, limiting the inductive income reconstruction to only contested bank deposits. The Supreme Court ruled that the procedural record was incomplete and remanded the case to acquire the full case files to ensure proper adversarial proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 103 c.p.c.; Art. 104 c.p.c.: The court must acquire the full case files when the procedural record is insufficient to decide on the ritual nature of the adversarial proceedings.

Parole chiave

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Italian tax procedure inductive income reconstruction procedural record completeness remand for file acquisition adversarial proceedings ritual imposte indirette indagine fiscale validità della tassazione fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 103 c.p.c.
Art. 104 c.p.c.
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Testo completo

ORDINANZA I N TE 12LO CuTGRIA sul ricorso iscritto al n. 20447/2015 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rap- presentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12; - ricorrente - contro SOCIETA' EREDI FERRI LUIGI S.A.S. DI FERRI MAURO & C., in persona del legale rappresentante p.t., FERRI MAURO, FERRI PATRIZIA; - intimati - avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio n.4151/38/2014 depositata il 20 giugno 2014, non notificata. Udita la relazione svolta nell'adunanza camerale del 21 aprile 2022 dal consigliere Pierpaolo Gori. Rilevato che:

1. La sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio riget- tava l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Rieti n.12/1/2007 di riu- nione e accoglimento parziale dei ricorsi proposti dalla società Eredi Ferri Luigi S.a.s. di Ferri Mauro & C. nonché dei soci Ferri Mauro e Ferri Patrizia aventi ad oggetto gli avvisi di accertamento per IRPEF, IRAP e IVA, oltre accessori, relativi agli anni di imposta 2000, 2001, 2002 e 2003. Sulla base di p.v.c. veniva ricostruito il reddito di impresa della società, all'esito dell'esame di accertamenti bancari ex artt.32 del d.P.R. n.600 del 1973 e 51 del d.P.R. n.633 del 1972 che facevano emergere movimentazioni non giustificate e che innescavano la rico- struzione induttiva del reddito della società di persone, poi imputato per trasparenza in capo ai soci.

2. Il giudice di prime cure accoglieva parzialmente il ricorso limitando la ricostruzione ai soli versamenti contestati, ritenendo che la ricostru- zione induttiva operata sulla base delle presunzioni basate sulle inda- gini bancarie non fosse legittima. La CTR confermava la decisione di prime cure, ritenendo che l'Amministrazione finanziaria non avesse correttamente individuato i singoli versamenti contestati, non tro- vando risconto in contabilità le singole operazioni, ma solo l'ammon- tare totale.

3. Avverso la decisione propone ricorso l'Agenzia delle Entrate per un unico motivo, mentre gli intimati non hanno svolto difese. Considerato che:

4. Ritenuto necessario, al fine di decidere circa la ritualità del contrad- dittorio, disporre l'acquisizione del fascicolo di merito,

P.Q.M.

La Corte: rinvia la causa a nuovo ruolo mandando la Cancelleria per l'acquisizione dei fascicoli di merito. Così deciso in