Cassation court dismisses appeal declaring tax litigation extinguished due to simplified settlement agreement completion.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the tax litigation extinguished because the taxpayer completed a simplified settlement agreement under the 2018 decree. The taxpayer had previously requested the court to declare the matter moot, and the tax agency confirmed the agreement's completion and payment. Consequently, the court ruled that the legal dispute no longer existed, terminating the proceedings and assigning costs to the party who advanced them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, d.l. n. 119/2018; When a taxpayer concludes a simplified settlement agreement and fulfills payment obligations, the underlying litigation is extinguished by operation of law, rendering further cassation appeals inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. 27343/2015 R.G. proposto da REEMTSMA CIGARETTENFABRIKEN GmbH, con sede legale in Amburgo (Germania), rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Persico e Luca Simonetti, elettivamente domiciliata presso il loro studio, In Roma, via degli Scialoja n. 18, giusta procura speciale depositata in data 24.05.2019; - ricorrente - Contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; - controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 2286/37/15, depositata il 16.04.2015.
Udita la relazione svolta nella camera dì consiglio del 6 aprile 2022 dal Consigliere Tanía Hmeljak. RILEVATO CHE - La Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH ha impugnato l'avviso di accertamento relativo ad IVA per l'anno 2005 e l'irrogazione delle relative sanzioni; - il ricorso è stato rigettato dalla Commissione tributaria provinciale di Roma. - la CTR del Lazio ha rigettato l'appello proposto dalla società contribuente; - la Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH ha impugnato la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi; - l'Agenzia ha resistito con controricorso; - successivamente la società contribuente ha presentato istanza di sospensione del processo deducendo di volersi avvalere della definizione agevolata di cui all'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; - in data 6.06.2019 la società ricorrente ha depositato copia della domanda di definizione agevolata; - in data 11.11.2020 la società ricorrente ha presentato istanza di trattazione, al fine di far dichiarare la cessazione della materia del contendere; - anche l'Agenzia delle Entrate ha depositato in data 1.02.2022 istanza per la dichiarazione di estinzione del giudizio per la cessazione della materìa del contendere, precisando che la Direzione provinciale 1 di Roma ha comunicato che la società contribuente aveva presentato domanda di definizione della controversia e aveva provveduto al pagamento previsto per il perfezionamento della definizione; - con decreto presidenziale n. 39199 del 17 novembre / 10 dicembre 2021, il processo è stato dichiarato estinto ai sensi dell'art. 6, comma 13, del d.l. n. 119/2018;- con istanza depositata il 16.12.2021, la società ricorrente ha chiesto la fissazione dell'udienza ai sensi dell'art. 391, comma 3, cod. proc. civ., al fine di ottenere la declaratoria di estinzione del processo per cessazione della materia del contendere; - il giudizio va, pertanto, dichiarato estinto per cessata materia del contendere e le spese del giudizio restano a carico della parte che le ha anticipate ai sensi dell'art. 6, comma 13, del d.l. n. 119/2018.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del processo per cessazione della materia del contendere. Così deciso in Roma, n