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Ordinanza — n. 20607/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court appeal dismissed due to judge continuity violation after cassation remand.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20607/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The heirs of taxpayers appealed a tax assessment confirmation, arguing the appellate tribunal judge had previously participated in the cassated decision. The court found the second ground of appeal valid because the remand judgment violated the principle of judicial alterity by including the same judge. Consequently, the appellate sentence was annulled and the case remanded to a differently composed tribunal.

Regesto Legislator

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Art. 383 c.p.c.; Art. 158 c.p.c.: A remand judgment containing a functional competence designation violates the principle of alterity if the same judge who issued the cassated decision participates in the remand, rendering the proceeding null.

Parole chiave

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judicial alterity tax appeal cassation judge continuity remand procedure nullity of judgment imposizione della famiglia imposta sulle successioni e sulle donazioni successione fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 383 c.p.c.
5087/2008, ha chiarito che “la sentenza che dispone il rinvio a norma dell’art. 383, primo comma, cod.
Art. 158 c.p.c.
4 c.p.c.) ai sensi e per gli effetti della normativa contenuta nell’art. 158 c.p.c. (nullità derivante dalla costituzione del giudice).»], la medesima censura di cui al primo motivo di ricorso viene prospettata come causa di nullità della sentenza impugnata o come error in procedendo;
artt. 383 c.p
3 c.p.c.) contenute negli artt. 383 c.p.c.
art. 158 c.p
4 c.p.c.) ai sensi e per gli effetti della normativa contenuta nell’art. 158 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. 16/05/2012, n. 7653
Cass. 05/05/2017, n. 11120
Cass. 1527/2012
11120, per la quale «Questa Corte (Cass. 1527/2012; conf.
Cass. 24042/2014
Cass. 24042/2014), nel ribadire i principi già affermati dalle S.U.
Cass. 5087/2008
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 23641/2015 proposto da: TESORIERO GIUSEPPE, TESORIERO ANGELA, in qualità di eredi di CINCOTTA MARGHERITA e TESORIERO GAETANO, elettivamente domiciliati in Roma Via Sforza Pallavicini n. 18, presso lo studio dell’avvocato Rosario Rao, rappresentati e difesi dall’avvocato Bruno Mantineo. –ricorrenti – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma Via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende. –controricorrente – IRPEF, ILOR ACCERTAMENTO Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. SICILIA, sezione staccata MESSINA,n. 881/02 / 15, depositata il 06/03/2015 . Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22 giugno 2022dal consigliere dott. Riccardo Guida . Rilevato che:

1. nel giudizio d’impugnazione dell’avviso di accertamento per Irpef e Ilor, per il 1996, proposto dai coniugi Margherita Cincotta e Gaetano Tesoriero, la Cassazione con sentenza 16/05/2012, n. 7653, in parziale accoglimento dei ricorsi delle parti, cassò con rinvio la sentenza della Commissione tributaria regionale (“C.T.R.”) della Sicilia, sezione staccata di Messina, n. 177/26/05, depositata il 02/02/2006, dopodiché, riassunta la causa dai contribuenti, la C.T.R., quale giudice del rinvio, con la sentenza n. 881/02/2015, qui impugnata, confermò interamente l’atto impositivo (con compensazione delle spese dell’intero giudizio);

2. Giuseppe Tesoriero ed Angela Tesoriero, in qualità di eredi dei contribuenti, ricorrono con due motivi per la cassazione della sentenza di appello e l’Agenzia delle entrate resiste con controricorso; Considerato che:

1. c on il primo motivo di ricorso [« 1) Violazione o falsa applicazione delle norme di diritto (art. 360 n. 3 c.p.c.) contenute negli artt. 383 c.p.c. (Cassazione con rinvio) e 158 c.p.c. (nullità derivante dalla costituzione del giudice).»], i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione dei princìpi di alterità, imparzialità, terzietà e corretta costituzione del giudice, sul presupposto che il collegio della C.T.R. che ha pronunciato la sentenza impugnata era composto anche dal giudice Maurizio Attinelli (nato a Ragusa il 20/11/1964), il quale aveva fatto parte del collegio giudicante che aveva emesso la sentenza n. 177/26/05, cassata con rinvio da Cass. n. 7653/2012;

2. con il secondo motivo [« 2) Nullità della sentenza o del procedimento (art. 360 n. 4 c.p.c.) ai sensi e per gli effetti della normativa contenuta nell’art. 158 c.p.c. (nullità derivante dalla costituzione del giudice).»], la medesima censura di cui al primo motivo di ricorso viene prospettata come causa di nullità della sentenza impugnata o come error in procedendo;

3. il secondo motivo è fondato e il primo è assorbito; 3.1. posto che i fatti dedotti dai ricorrenti trovano riscontro nella documentazione in atti e nemmeno sono contestati dall’ufficio finanziario, va data continuità ai princìpi enunciati da Cass.05/05/2017, n. 11120, per la quale «Questa Corte (Cass. 1527/2012; conf. Cass. 24042/2014), nel ribadire i principi già affermati dalle S.U. nella sentenza n. 5087/2008, ha chiarito che “la sentenza che dispone il rinvio a norma dell’art. 383, primo comma, cod. proc. civ. (cosiddetto rinvio proprio o prosecutorio) contiene una statuizione di competenza funzionale nella parte in cui individua l’ufficio giudiziario davanti al quale dovrà svolgersi il giudizio rescissorio (che potrà essere lo stesso che ha emesso la pronuncia cassata o un ufficio territorialmente diverso, ma sempre di pari grado) ed una statuizione sull’alterità del giudice rispetta ai magistrati persone fisiche che hanno pronunciato il provvedimento cassato; ne consegue che, se il giudizio viene riassunto davanti all’ufficio giudiziario individuato nella sentenza della Corte di cassazione, indipendentemente dalla sezione o dai magistrati che lo trattano, non sussiste un vizio di competenza funzionale, che non può riguardare le competenze interne tra sezioni o le persone fisiche dei magistrati; se, invece, il giudizio di rinvio si svolge davanti allo stesso magistrato persona fisica (in caso di giudizio monocratico) o davanti ad un giudice collegiale del quale anche uno solo dei componenti aveva partecipato alla pronuncia del provvedimento cassato, essendo violata la statuizione sull’alterità, sussiste una nullità attinente alla costituzione del giudice, ai sensi dell’art. 158, cod. proc. civ., senza che occorra fare ricorso alla ricusazione (art. 52, cod. proc. civ.), essendosi già pronunciata la sentenza cassatoria sull’alterità»;

4. ne consegue che, accolto il secondo motivo e assorbito il primo motivo, la sentenza è cassata, con declaratoria di nullità del giudizio di rinvio, con rinvio alla C.T.R. della Sicilia, sezione staccata di Messina, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità;

P.Q.M.

accoglie il ricorso nei termini sopra indicati, cassa la sentenza impugnata, dichiara la nullità del giudizio di rinvio e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata di Messina, in diversa composizione, anche per le s