Italian tax court dismisses appeal due to loss of interest after taxpayer paid off tax debt.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the taxpayer's appeal inadmissible because he had lost his legal interest in the case by paying off the tax debt. The taxpayer argued for the extinction of the proceedings, but the court noted the tax authority did not respond to his request. Consequently, the court ruled that the original claim was no longer viable.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 11 d.l. 50/2017; Art. 13 comma 1-quater d.P.R. 115/2002: When a taxpayer extinguishes the subject matter of a tax dispute by paying the debt, the original appeal loses its legal interest and becomes inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
o la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 21482/2014 proposto da: COSTANTINO GIACOMO, elettivamente domiciliato in Roma Via Panama n. 95, presso lo studio dell’avvocato Franco Picciaredda, che lo rappresenta e difende. –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma Via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende. –controricorrente – Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. LAZIO, n. 458/04 / 14, depositata il 29/01/2014. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22 giugno 2022dal consigliere dott.
Riccardo Guida . IRPEF ACCERTAMENTO RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Giacomo Costantino ha proposto ricorso, con sette motivi, contro l’Agenzia delle entrate, che ha resistito con controricorso, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale (“C.T.R.”) del Lazio, indicata in epigrafe, che, disattendendo l’appello del contribuente, ha confermato la decisione della Commissione tributaria provinciale di Roma (n. 115/11/12) che, dopo averli riuniti, ha respinto i distinti ricorsi da quest’ultimo proposti avverso gli avvisi di accertamento, fondati su metodo sintetico, che recuperavano a tassazione Irpef (e addizionali locali), per il 2005 e il 2006, redditi non dichiarati sulla base di elementi presuntivi quali gli incrementi patrimoniali (acquisto di immobili) ed il possesso di beni indice di capacità contributiva(possesso di un’autovettura Audi A4).
2. Il giudice tributario di appello, innanzitutto, in adesione alla prospettazione dell’ufficio, ha negato la fondatezza delle censure in punto di omessa instaurazione del contraddittorio endoprocedimentale; in secondo luogo, quanto al merito della causa, ha affermato che il contribuente non aveva fornito la prova specifica, a suo carico, in ordine al possesso di redditi adeguati rispetto alle spese effettuate e contestate, e, in particolare, (cfr. pag. 6 della sentenza) «circa la chiara riferibilità delle spese in questione al suocero, come contestato dall’ufficio, non essendo state provate documentalmente le relative operazioni bancarie, in tesi poste in essere per costituire la necessaria provvista».
3. In data 06/06/2022, il ricorrente ha depositato copia delle domande del 29/09/2017, di definizione della controversia tributaria pendente, ai sensi dell’art. 11, del d.l. n. 50/2017, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, con allegati i modelli F24 attestanti il pagamento delle somme dovute per la “rottamazione” dei carichi fiscali, ed ha chiesto che la Corte adotti i provvedimenti consequenziali.
4. Detto che non risulta che tale istanza sia stata notificata all’Amministrazione finanziaria, la quale non ha preso posizione al riguardo, ragion per cui non sussistono i presupposti per dichiarare estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere, comunque l’istanza del contribuente attesta che egli non ha più interesse ad una decisione del ricorso come originariamente proposto.
5. Sicché il ricorso va dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse (Cass., Sez. U., 18/02/2010, n. 3876; Cass.07/03/2018, n. 5421), mentre le spese del giudizio di legittimità debbono essere compensate.
6. L’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione nella specie in quanto tale misura si applica ai soli casi (tipici) di rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’originaria inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (Cass. nn. 29822/2018, 23175/2015).
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. Compensa, tra le parti, le spese del gi