Tax appeal dismissed as extinguished by statutory time limit; no extension requested by either party.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the tax appeal extinguished because neither party requested a hearing extension before the statutory deadline expired. The Regional Tax Commission had issued a decision in 2017, but the law required a specific request for a hearing by December 31, 2020, which neither the tax authority nor the taxpayer submitted. Consequently, the proceedings terminated automatically, and the court ruled that procedural costs remain with the party who had advanced them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, d.l. 23/10/2018 n. 119; Art. 391, comma 3, c.p.c.: Tax proceedings extinguish automatically upon expiration of the deadline for requesting a hearing unless a specific request is filed, in which case costs remain with the party who advanced them.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
TO sul ricorso iscritto al n. 1049/2018 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro H Farm s.p.a., in persona del legale rappresentante Sig. Riccardo Donadon, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Mauro Beghin, Giuseppe Piva, Giuseppe Carraro Aventi e dall'Avv. Francesco D'Ayala Valva, con domicilio eletto in Roma, viale Parioli, n. 43, presso lo studio di quest'ultimo; avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto n. 640/09/17, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n.T6X03LV00467. hnC 1.-t517 Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta • intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL