Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Decreto — n. 20513/2022 — snciv Generato dall'IA

Tax court process extinguished due to failure to request settlement within statutory deadline under D.L. 119/2018.

Numero d'incarto Decreto — n. 20513/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court declared the tax litigation process extinguished because neither party requested a settlement within the deadline set by Article 6, paragraph 13, of D.L. 119/2018. The Regional Tax Commission had previously ruled on the tax assessment, but the parties failed to utilize the specific procedural window for defining the dispute. Consequently, the court ruled that the process ended automatically, leaving any advanced costs to the party who had prepaid them.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 6, comma 13, D.L. 119/2018; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The process is extinguished by the lapse of the deadline for requesting a settlement, unless the parties specifically request a hearing to declare extinction.

Parole chiave

Generato dall'IA
tax litigation extinction settlement request deadline D.L. 119/2018 procedural time limit costs allocation rule contenzioso tributario sospensione della riscossione fiscale differimento dell'imposizione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 6, comma 13, D.L. 23 ottobre 2018, n. 119
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l.
Art. 391, comma 3, c.p.c.
119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

RETO sul ricorso iscritto al n. 708/2018 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro Romano Roberto e Romano Giuseppina, rappresentati e difesi dall'Avv. Pasquale Manfredi, con domicilio eletto in Roma (RM), Via Ulpiano n. 29, presso lo studio dell'Avv. Ludovica De Falco; avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 4592/15/2017, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. 1409990002420001.

Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma b [7: - CANCEL1 ERIA 2 7 GIU 022 CA RIC E L