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Ordinanza — n. 20473/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal declaring tax case extinguished by simplified settlement procedure completion. The court rules the process is closed due to the taxpayer's request for settlement. The court orders the case extinguished because the taxpayer filed a settlement request, triggering the automatic closure mechanism under the 2018 tax reform law. The court declares the case extinguished and orders the parties to share the procedural costs equally.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20473/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the underlying tax dispute had already been extinguished by the simplified settlement procedure. The taxpayer had submitted a request for settlement, which the tax authority accepted, leading to the automatic termination of the proceedings under the 2018 tax reform law. Consequently, the court dismissed the cassation appeal as there was no longer any active judicial matter to review.

Regesto Legislator

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Art. 6, comma 13, d.l. n. 119/2018; Art. 391 c.p.c.: The simplified settlement procedure automatically extinguishes the tax litigation process upon the taxpayer's request and the authority's acceptance, rendering any subsequent cassation appeal inadmissible due to the lack of a live dispute.

Parole chiave

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simplified settlement procedure tax litigation extinction cassation appeal inadmissibility procedural costs compensation tax reform law 2018 tempestività tributaria procedura giudiziaria tributaria ritardo del ministero pubblico

Disposizioni normative citate

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Art. 6, comma 13, d.l. n. 119/2018
36787/2021, dichiarava estinto il processo in conseguenza della definizione agevolata della controversia da parte della società ricorrente ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l.
Art. 391 c.p.c.
119 del 2018, essendo decorso, senza alcuna iniziativa delle parti, il termine del 31 dicembre 2020 entro il quale le stesse avevano facoltà di chiedere la fissazione dell'udienza di trattazione (art. 391 c.p.c.); 1.3.
Art. 380 bis c.p.c.
va premesso che in tema di giudizio di cassazione, per effetto delle novità introdotte nell'art. 380 bis c.p.c. dal d.l.
art. 380 bis c.p
va premesso che in tema di giudizio di cassazione, per effetto delle novità introdotte nell'art. 380 bis c.p.c.
art. 391 c.p
119 del 2018, essendo decorso, senza alcuna iniziativa delle parti, il termine del 31 dicembre 2020 entro il quale le stesse avevano facoltà di chiedere la fissazione dell'udienza di trattazione (art. 391 c.p.c.); 1.3.
art. 391 cod. proc. civ
civ., in entrambi i casi è possibile procedere alla dichiarazione di estinzione con decreto ai sensi dell'art. 391 cod. proc. civ.; 1.4.
art. 391 bis cod. proc. civ
ha chiesto la discussione della causa, ai sensi dell'art. 391, comma terzo, c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 2647/2018
Cass. n. 2647/2018); 1.2.
Cass. n. 19980/2014
Cass. n. 8727/2013
anche Cass. n. 8727/2013); 1.6.
Cass. n. 7957/2022
in termini Cass. n. 7957/2022),che l'istanza di fissazione dell'udienza di trattazione pone nel nulla il decreto presidenziale comunicato alle parti e va dichiarata l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere;
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Testo completo

ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 16526-2014 proposto da: R.M.C. ITALIA S.r.L., in persona del legale rappresentante pro tempore RADIO PADANIA SOC. COOP. A R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliate in ROMA, presso lo studio dell’Avvocato GIUSEPPE PERSICO, che la rappresenta e difende assieme agli Avvocati ANGELO VOZZA e LUIGI PISONI giusta procura speciale estesa a margine del ricorso -ricorrenti – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis -controricorrente – avverso la sentenza n. 184/30/2013 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 17/12/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/6/2022 dal Consigliere Relatore Dott.ssa ANTONELLA DELL'ORFANO RILEVATO CHE il Presidente della Sezione Tributaria, con decreto n. 36787/2021, dichiarava estinto il processo in conseguenza della definizione agevolata della controversia da parte della società ricorrente ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, rilevando che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti aveva presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018, né risultava intervenuto diniego della definizione, poi impugnato, dichiarando conseguentemente estinto il processo ai sensi del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, con il decorso del termine del 31 dicembre 2020; la società ricorrente R.M.C.

ITALIA S.r.L. ha chiesto la discussione della causa, ai sensi dell'art. 391, comma terzo, c.p.c. rilevando di aver presentato istanza di trattazione della causa ai sensi dell’art. 6 comma 13 D.L. n. 119/2018 cit. CONSIDERATO CHE 1.1. va premesso che in tema di giudizio di cassazione, per effetto delle novità introdotte nell'art. 380 bis c.p.c. dal d.l. n. 168 del 2016, conv., con modif., dalla l. n. 197 del 2016, sull'istanza di fissazione dell'udienza proposta ai sensi dell'art. 391, comma 3, c.p.c. può essere disposta la trattazione del ricorso in camera di consiglio, per essere riservata alla pubblica udienza la decisione delle sole questioni di diritto aventi rilievo nomofilattico (cfr.

Cass. n. 2647/2018); 1.2. ciò posto, con decreto presidenziale n. 36787/2021, è stata dichiarata l'estinzione del processo, con spese a carico delle parti che le hanno anticipate, ai sensi del comma 13, dell'art. 6, d.l. n. 119 del 2018, essendo decorso, senza alcuna iniziativa delle parti, il termine del 31 dicembre 2020 entro il quale le stesse avevano facoltà di chiedere la fissazione dell'udienza di trattazione (art. 391 c.p.c.); 1.3. le Sezioni Unite, con la sentenza n. 19980/2014, hanno chiarito che l'art. 391, primo comma, cod. proc. civ. (nel testo sostituito dall'art. 15 del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40), alludendo ai casi di estinzione del processo disposta per legge , si riferisce sia alle ipotesi in cui l'estinzione del processo è disposta direttamente dalla legge, senza necessità di comportamenti diretti ad integrare la fattispecie estintiva, sia a quelle in cui tali comportamenti siano necessari poiché l'effetto estintivo è previsto dalla norma in ragione del verificarsi all'esterno del processo di cassazione di determinati fatti che poi devono essere rappresentati e fatti constare, al che consegue che, ricorrendone i presupposti di legge e salvo che si debba necessariamente pronunciare sentenza ovvero ordinanza camerale ai sensi degli artt. 375, n. 3, e 380 bis cod. proc. civ., in entrambi i casi è possibile procedere alla dichiarazione di estinzione con decreto ai sensi dell'art. 391 cod. proc. civ.; 1.4. le Sezioni Unite, nella pronuncia citata, hanno inoltreaffermato, per quanto qui d'interesse, che il decreto di cui all'art. 391, primo comma, cod. proc. civ. ha la medesima funzione (di pronuncia sulla fattispecie estintiva) e il medesimo effetto (di attestazione che il processo di cassazione deve chiudersi perché si è verificato un fenomeno estintivo) che l'ordinamento processuale riconosce alla sentenza o all'ordinanza, con la differenza che, mentre nei confronti dei suddetti provvedimenti è ammessa solo la revocazione ex art. 391 bis cod. proc. civ., avverso il decreto presidenziale l'art. 391, terzo comma, cod. proc. civ., individua, quale rimedio, il deposito di un'istanza di sollecitazione alla fissazione dell'udienza (collegiale) per la trattazione del ricorso; 1.5. tale istanza -che, non avendo carattere impugnatorio, non deve essere motivata - va depositata nel termine, da ritenersi perentorio (salva la generale possibilità di rimessione in termini prevista dall'art. 153, secondo comma, cod. proc. civ., aggiunto dall'art. 45, comma 19, della legge 18 giugno 2009, n. 69), di dieci giorni dalla comunicazione del decreto, indipendentemente dal fatto che quest'ultimo rechi o meno una pronuncia sulle spese (cfr. anche Cass. n. 8727/2013); 1.6. la controricorrente, richiamando precedenti istanze, ha tempestivamente reiterato la richiesta di fissazione dell'udienza di trattazione allo scopo di ottenere, con decisione collegiale, la declaratoria di estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere, avendo presentato domanda di definizione della controversia fiscale, ai sensi dell'art. 6, d.l. n. 119 del 2018, conv. con modif. dalla l. n. 136 del 2018, nonché provveduto al pagamento dell'importo dovuto; 1.7. ne discende, ad avviso di questa Corte (cfr. in termini Cass. n. 7957/2022),che l'istanza di fissazione dell'udienza di trattazione pone nel nulla il decreto presidenziale comunicato alle parti e va dichiarata l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere;

2. le spese processuali devono essere compensate, come previsto dal comma 13, del d.l. n. 119 del 2018, mentre non è dovuto il pagamento del doppio contributo unificato

P.Q.M.

La Cortedichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere; compensa integralmente le spese processuali. Così deciso in Roma, nella camera di consigl