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Ordinanza — n. 20458/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal declaring tax litigation extinguished by voluntary settlement and payment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20458/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the tax appeal extinguished because the taxpayer had voluntarily renounced the lawsuit and paid the assessed debt. Although the taxpayer cited a simplified settlement procedure, the court found no direct link between the payment and the specific tax assessment under review. Consequently, the judgment was terminated under Article 391 of the Civil Procedure Code, leaving procedural costs to the party who advanced them.

Regesto Legislator

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Art. 391 c.p.c.; Art. 6 D.L. 193/2016: When a party voluntarily renounces litigation and pays the debt, the proceedings are extinguished regardless of formal settlement links, terminating the case without further costs.

Parole chiave

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tax appeal extinguishment voluntary renunciation of suit simplified tax settlement payment of assessed debt Civil Procedure Code Art 391 procedura giudiziaria tributaria sospensione della riscossione fiscale arretrati d'imposta

Disposizioni normative citate

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Art. 391 cod. proc. civ.
Art. 6 del d.l. 22 ottobre 2016, n.193
Art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115 del 2002

Giurisprudenza citata

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Cass. 07/06/2018, n. 14782
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24330/2014 R.G. proposto da: LA MAC PORT MACCHINE OPERATRICI PORTUALI srl, sedente in Ravenna, in persona del legale rappresentante pro tempore Matteo Bilotti, rappresentato e difeso dall’Avv. ANTONIO VINCENZI, con lui elettivamente domiciliato presso lo studio Brancaloro in Roma, via Borgognona, 47, il tutto come da procura speciale a margine del ricorso –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, e presso la stessa domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12 - controricorrente – avverso la sentenza della Commissione t ributaria r egionale del Lazio, n.1226/14, depositata in data 27 febbraio 2014; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 maggio 2022 dal consigliere Alberto Crivelli;

RILEVATO CHE: 1.Con avviso relativo all’anno di imposta 2005, l’Agenzia accertava l’utilizzazione da parte della contribuente di fatture per Oggetto: tributi– SANZIONI operazioni oggettivamente inesistenti, con la conseguenza che veniva disconosciuta la deducibilità dei costi e la detraibilità dell’iva. Avverso l’avviso suddetto la contribuente proponeva ricorso davanti alla CTP, la quale lo respingeva. La contribuente interponeva appello davanti alla CTR che lo respingeva. La contribuente ricorreva allora per la cassazione della sentenza della CTR sulla base di sette motivi.

Si costituiva con controricorso l’Agenzia; 3.Con memoria 02.09.2019 la contribuente chiedeva di disporre l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, essendosi avvalsa con domanda depositata l’otto febbraio 2017 della definizione agevolata di cui all’art.6 del d.l. 22 ottobre 2016, n.193, convertito con la legge 1 dicembre 2016, n.225 e contestualmente rinunziando agli atti . All’uopo la stessa produceva l’accettazione della proposta e versamenti per il relativo saldo; CONSIDERATO CHE: 1.La controversia oggetto di ricorso riguardava, come ben si legge nella sentenza impugnata, l’avviso di accertamento n.TK5030508281 (IRES e ALTRO 2003); la richiesta di definizione agevolata pur citata nella memoria con il n.2017 - EQUISDR - 0509582) non è stata allegata;

è stata prodotta la comunicazione dell’agente della riscossione (Equitalia spa) con cui, con riferimento alla richiesta citata nella memoria, con cui veniva quantificato a saldo un importo dovuto di € 597.568,68; risultano poi che l’importo, alle scadenze indicate nella comunicazione suddetta, sono state versate; non vi è però un inequivoco collegamento fra l’avviso di accertamento oggetto del giudizio e l’istanza medesima; 2.Tuttavia lamedesima ricorrente con la già richiamata memoria, che risulta notificata alla controparte, ha espressamente rinunciato al ricorso.

Ricorre dunque la fattispecie estintiva di cui all’art.391 cod. proc. civ., del resto invocata dallo stesso ricorrente; 3.Deve pertanto essere dichiarata l’estinzione del giudizio; 4.Le spese restano a carico della parte che le ha anticipate; 5.Dipendendo la definizione non dal ricorso introduttivo ma da motivi sopravvenuti, non sussistono i presupposti processuali pe r dichiarare l'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.p.r. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n.228 del 2012, un ulteriore importo a titolo di contributounificato (cfr.

Cass.07/06/2018, n.14782 ); P. Q. M. La Corte dichiara l’est