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Decreto — n. 20416/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court process extinguished by statutory time limit under D.L. 119/2018 Article 6, Paragraph 13.

Numero d'incarto Decreto — n. 20416/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the tax litigation process extinguished after the statutory deadline expired without a request for hearing. The Regional Tax Commission had issued a decision in 2017, but neither party requested a hearing under the special simplified procedure of D.L. 119/2018 before December 31, 2020. Consequently, the court ruled that the proceedings terminated automatically by law, leaving any advanced costs to the party who had prepaid them.

Regesto Legislator

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Art. 6, comma 13 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119; The tax litigation process extinguishes automatically upon the expiration of the statutory deadline for requesting a hearing under the simplified procedure, unless parties explicitly request a hearing under Art. 391 of the Civil Procedure Code.

Parole chiave

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tax litigation extinction simplified procedure deadline D.L. 119/2018 Article 6 automatic process termination tax dispute time limit detrazioni e rimborsi accoglimento parziale del contribuente differimento dell'imposizione

Disposizioni normative citate

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Art. 6, comma 13 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata delle controversie ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l.
Art. 391, comma 3 del cod. proc. civ.
119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod.
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Testo completo

RETO sul ricorso iscritto al n. 29454/2017 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro Axa Assicurazioni S.p.A., rappresentata e difesa dagli Avv. Gianfranco Gaffuri, Alberto Gaffuri e Francesco D'Ayala Valva, con domicilio eletto in Roma, viale Parioli, n. 43, presso lo studio di quest'ultimo; avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 1962/19/2017, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. TMB032C00961/2014 ed all'atto di contestazione n. TMBCO2C00216/2014.

Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata delle controversie ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma 20/é/2022 DEPOSITATO IN CANCELLERIA oggi, 2