Tax court process extinguished by expiration of simplified settlement deadline under Art. 6 DL 119/2018.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe tax court declared the proceedings extinguished because neither party requested the hearing fixation within the statutory deadline. The taxpayer submitted documentation for simplified settlement, but the opposing party did not file a request to extend the term. Consequently, the process expired on December 31, 2020, and the court ruled that procedural costs remain with the party who advanced them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119; Art. 391, comma 3, cod. proc. civ.: The tax procedure for simplified settlement extinguishes automatically if the parties fail to request hearing fixation within the prescribed term, with costs remaining on the party who advanced them.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
te DECRETO sul ricorso iscritto al n. 24431/2017 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro Sdrubolini Erika, rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Panunzio, con domicilio eletto in Roma, viale Appio Claudio, n. 229, presso lo studio del suddetto professionista; avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Liguria n. 641/05/2017, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. TL3013205622.
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma 20/( / 2,02>z_ Il PreMet_. DEPOSITATO IN CANCELLERIA oggi. 2 4 G I 202