Court declares tax proceeding extinguished due to failure to request settlement within statutory deadline.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the tax proceeding extinguished because neither party requested a settlement hearing before the December 31, 2020 deadline. The Regional Tax Commission had previously rejected the taxpayer's request for a simplified definition under specific legislative provisions. Consequently, the court ruled that the procedural timeline expired without a valid request to fix a hearing date, leaving the case legally terminated.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, para. 13 of D.L. 119/2018; Art. 391, para. 3 of Civil Procedure Code: The proceeding is extinguished if the parties fail to request a settlement hearing within the statutory period, and the costs remain with the party who advanced them.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
RETO sul ricorso iscritto al n. 6033/2017 R.G. proposto da COFIN s.p.a., in persona del legale rappresentante Aliberti Luigi, e per la società consolidata AGRIA s.p.a., in persona del legale rappresentante Aliberti Patrizia, rappresentate e difese dagli Avv.ti Cantillo Oreste e Cantillo Guglielmo, con domicilio eletto in Roma, Via Lungotevere dei Mellini n. 17, presso lo studio del primo; contro Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campaia, n. 7642/49/16, pronunciata con riferimento agli atti impositivi n. TF508AA05335.
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma 5 GIU, 2022 nte DEPOSITATO IN CANCELLERIA oggi